Aspettativa
4. Si può ottenere l'aspettativa senza assegni dall'insegnamento, a favore dell'accettazione di una "borsa di studio"? so che la procedura vale per gli assegni di ricerca e per il dottorato di ricerca, ma magari si è ottenuto ciò anche per borse di studio (che non siano esplicitamente chiamate di "post-dottorato")?
La riposta è positiva, qualora la borsa di studio sia assegnata da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati e enti stranieri o di Organismi o enti internazionali. Lo prevedono la L. 198/92 (finanziaria 93, art. 4, comma 2) e la CM 120/2002.
3. Sono insegnante di ruolo in una scuola media. Posso chiedere un’aspettativa non retribuita per 1 anno, per stipulare un contratto presso altro datore di lavoro di altra natura, tipo una società sportiva professionistica?
L'art. 18 del CCNL 24/7/03 e gli artt. 69 e 70 del DPR 3/57 regolamentano l' aspettativa per motivi di famiglia, lavoro, personali e studio: fra i vari tipi rientra anche l' anno di aspettativa, della durata massima di un anno scolastico, per una diversa esperienza lavorativa, o per superare un periodo di prova.
2. Avrei intenzioni di chiedere al Dirigente un periodo di aspettativa per l'intero anno scolastico per missioni cattoliche. Gradirei sapere come fare per usufruirne e soprattutto quali limiti di discrezionalità incontri il il dirigente nel concederla o meno. Il docente chiamato a sostituirmi sarà un supplente temporaneo, pagato dalla scuola o un incaricato del CSA?
L'aspettativa per missioni cattoliche (legge 2.12.1928 n. 2687) è equiparata in tutto e per tutto a quella per motivi di famiglia. Pertanto il docente che aspira ad ottenere l’aspettativa deve presentare apposita domanda scritta al Dirigente Scolastico, la cui decisione, per ragioni di servizio, potrà essere anche di rifiuto, ritardo nell'accoglimento o riduzione della durata. Se la decisione è positiva, la scuola disporrà un decreto che invierà alla Ragioneria Provinciale dello Stato per il visto di legittimità. L'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio. (cfr: art. 18 del CCNL del 24.07.2003; artt. 69 e 70 del T.U. n°3/1957)
Tra le diverse tipologie di aspettative "senza assegni", quella per motivi di famiglia è la più discrezionale. ed appunto per questo non consente che il posto corrispondente venga utilizzato ai fini delle assunzioni. In altri termini, l'organo competente per la concessione dell’aspettativa è il capo di istituto (come per quella di famiglia ai sensi dell'art. 18 del CCNL), quindi al posto rimasto libero (il periodo massimo di aspettativa da richiedere in un'unica soluzione non può eccedere il periodo di un anno e complessivamente due anni e mezzo in un quinquennio di servizio) non può provvedersi se non con supplente temporaneo. Quanto ai margini di discrezionalità, la norma parla di "ragioni di servizio" che dovrebbero essere indicate nel provvedimento di accoglimento, di ritardo dell’accoglimento stesso, di rifiuto, o anche di riduzione della durata. Trattandosi di scuola tali ragioni sono da identificare in ragioni di servizio scolastico, ed è chiaro che se la scuola non ha finanziamenti sufficienti per la supplenza è difficile che la richiesta venga accolta.
1. Ho fatto richiesta di anno sabbatico fino al 31-07-2006. I motivi per cui ho richiesto l'anno sabbatico sono venuti a mancare. Posso chiedere la sospensione dell'anno sabbatico, con rientro anticipato in servizio?
Nella normativa di riferimento (legge 448/98, nonché circolari e note applicative successive) non è prevista esplicitamente tale possibilità, ma è anche vero che non è prevista neppure alcuna condizione ostativa di principio.
Il collega pertanto ha facoltà di produrre istanza di rientro anticipato in servizio, documentandone i motivi. Ma è da ritenere che l'Amministrazione abbia un potere discrezionale di accoglimento dell'istanza, previa valutazione del proprio interesse o di quelli di terzi (per esempio un supplente annuale) che dovessero risultare compromessi da una decisione in merito. In assenza di una specifica previsione di legge o contrattuale, il docente non può vantare infatti un diritto soggettivo a vedersi accolta la domanda. La questione potrà risolversi solo tramite un eventuale accordo bilaterale rimesso al libero apprezzamento delle parti.