Assegnazione alle classi/plessi
2. Sono un'insegnante di scuola primaria e vorrei sottoporre un quesito. Situazione: in un Circolo didattico ci sono 5 plessi dislocati sul territorio. Il prossimo anno scolastico in un plesso usciranno tre quinte e si formeranno due prime, mentre nell'altro usciranno due quinte e si formeranno tre prime, con conseguente necessità di spostare un'insegnante da un plesso ad un altro. Quali sono in questo caso, tenendo presente che ogni docente ha la titolarità di circolo e non più di plesso, i criteri che il Dirigente dovrà seguire (se ce ne sono) per individuare l'insegnante da spostare?
In base all'art. 6, comma 1/e del CCNL/2003 i criteri per l'assegnazione dei docenti ai plessi sono materia di contrattazione d'istituto. Ogni scuola può definirli in modo autonomo e non è tenuta a far prevalere l'anzianità di servizio su altre condizioni altrettanto rilevanti come la continuità didattica o la residenza.
Se nel contratto d'istituto questa materia non fosse trattata, in base all’art. 25 del Contratto nazionale sulla mobilità 2000-2001 (modalità di assegnazione dei posti dell’organico funzionale di circolo ai docenti della scuola materna ed elementare), riconfermato annualmente, è il dirigente scolastico che, in relazione ai criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo ed in conformità al piano annuale delle attività deliberato dal collegio docenti, assegna gli insegnanti di scuola elementare ai plessi, alle scuole ed ai diversi ambiti assicurando anzitutto il rispetto della continuità didattica, in coerenza con gli obiettivi che in genere sono fissati nella progettazione didattico-organizzativa elaborata dal collegio docenti.
1. Nell'assegnazione delle cattedre (scuola secondo grado) nel caso di due cattedre, una di 18 ore ed una di 16 +4 a completamento in altra scuola, chi ha la precedenza tra due docenti uno con più anzianità di servizio e più punteggio, o l'altro al quale è stato riconosciuto l'art. 21 della legge 104 sull'handicap personale superiore ai due terzi?
Le precedenze previste in tema di mobilità dal CCNL hanno il fine specifico di individuare il docente soprannumerario, il quale, per tale posizione, dovrà far domanda di trasferimento. L'assegnazione alle classi rientra invece in altra procedura, prevista dall'art. 396 del TU.
La Legge 104/92 è stata emanata per dare ai dipendenti, portatori di handicap o che assistono familiari disabili di cui alle previste tipologie, la possibilità di ottenere la sede di servizio presso il comune di residenza o nelle immediate vicinanze.Una volta ottenuta la sede di servizio, l’assegnazione ad una determinata classe o plesso compreso nell’istituzione scolastica di titolarità o di utilizzazione ubicati nello stesso comune, viene disciplinata dalle norme generali di assegnazione dei docenti alle classi affidata al DS sulla base dei criteri fissati dal Collegio dei Docenti e dalla contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica.
In sostanza non esistono particolari norme che regolino l'assegnazione delle cattedre a docenti beneficiari della legge 104/92, anche se ovviamente sarebbe opportuno assegnare una cattedra che consenta il minor impatto sul servizio in occasione delle assenze consentite dalla legge.
Si ritiene, pertanto, che il Dirigente Scolastico possa assegnare i docenti interessati senza l’obbligo di valutare il diritto della legge 104/92 ed eventuali ricorsi sono improponibili. A meno che il rispetto della 104 non rientri tra i criteri deliberati e concordati.