Assemblee sindacali

 

3. La dirigente della scuola media dove insegno come insegnante precaria, mi ha negato di partecipare ad un'assemblea sindacale (peraltro rivolta ai precari  relativamente ai corsi abilitanti non ancora iniziati). La motivazione è stata la seguente: l'assemblea è dalle 11.30 alle 13.30, quindi la classe dovrebbe uscire alle 11.30. Il problema, secondo la preside, è che in tale giorno della settimana gli alunni hanno il tempo prolungato. Il pulmino che normalmente li trasporta a scuola non può passare in anticipo (alle 11.30) rispetto all' orario di uscita legato al tempo prolungato (alle 18). A quanto sostiene la preside non c'è neanche nessuno che mi può sostituire e quindi non mi è concessa. Morale: non posso partecipare all'assemblea sindacale. Ma allora le assemblee sono un diritto oppure no? O per potervi partecipare ci deve essere un collega che ti sostituisce? A me sembra che questo sia il caso dei permessi brevi.

 

Il diritto di assemblea, che si fonda sull’art. 20 dello statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970), ha trovato applicazione generale nell’art. 2 del CCNQ 7/8/1998 e per quanto riguarda il comparto scuola nell’art. 8 del CCNL 2003.

Tale art. 8, ai commi 1 e 2, recita: “1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. 2. In ciascuna scuola non possono essere tenute più di due assemblee al mese”.

Il dipendente ha dunque diritto in un anno a partecipare a 10 assemblee in orario di lavoro, senza decurtazione di retribuzione, siano queste nel proprio istituto o in altro istituto, qualunque sia la motivazione e da qualunque sindacato di categoria sia convocato, purché l’organizzazione sindacale stessa sia “rappresentativa nel comparto” secondo i criteri di cui all’art. 1 c. 5 del CCNQ 9.8.2000.

Compete all’istituto scolastico disporre gli adattamenti di orario del personale che presta regolare servizio ai fini di garantire l’esercizio del diritto di partecipazione. Infatti ai sensi del comma 9 del detto art. 8 del CCNL il dirigente scolastico “per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio”.

Si conferma pertanto l’illegittimità del comportamento della dirigente scolastica.

 

2. Il dirigente scolastico ha diffuso una circolare nella quale si comunica che nel caso di assemblee sindacali da svolgersi durante l’orario di servizio provvederà a rilevare la effettiva presenza a dette assemblee dei docenti che hanno dichiarato di voler prendervi parte. E’ ammissibile una tale circolare?  

 

L’art. 8 del CCNL/2003 regola il diritto di assemblea in applicazione dell’art 20 della legge n. 300/1970 e dell’art. 42 del D.Lgs. 165/2001; in nessuna di tali fonti si fa menzione di forme di controllo sul reale impiego da parte del lavoratore delle 10 ore di astensione dal servizio cui ha diritto per partecipare alle assemblee in orario di lavoro.

Inoltre la corte di cassazione con sentenza n. 6442 del 17.5.2000 ha affermato che il pubblico datore di lavoro non ha alcun potere di controllo dello svolgimento dell’assemblea e dell’effettiva partecipazione da parte dei lavoratori alla stessa, che può essere tenuta sia all’interno che all’esterno dei luoghi di lavoro senza che in quest’ultima evenienza venga meno l’obbligo retributivo. 

La comunicazione del dirigente deve ritenersi pertanto illegittima.

 

1. Insegno in due diverse scuole. In un uno di questi  istituti (liceo scientifico) ci sarà un’assemblea sindacale indetta dalla RSU, proprio in contemporanea con le ore per cui sono in servizio presso l’altro istituto (istituto professionale). Il Dirigente del professionale non intende concedermi le due ore di permesso per partecipare all’assemblea, perché assemblea non si tiene nella sua scuola. E’ possibile? Come posso fare?

 

*La tesi del Dirigente non convince, per due ordini di motivi.

Anche se il docente presta servizio su più scuole, egli non è titolare di due distinti rapporti di lavoro: tanto è vero che fruisce di retribuzione, ferie, permessi, ecc. una sola volta e cumulando fra loro quelli relativi alle diverse sedi. Ciò rafforza la deduzione che il suo datore di lavoro è unico, ed è l'amministrazione scolastica, non il singolo istituto in cui concretamente è prestato il servizio.

Inoltre il diritto di assemblea è assimilabile ad un "diritto soggettivo perfetto" del dipendente, di cui la stessa contrattazione può fissare criteri e modalità, ma non mettere in discussione l'esistenza o la possibilità di fruirne, in quanto esiste in merito una riserva di legge, quella disposta dalla legge 300/70 (Statuto dei lavoratori). Negare il diritto in questione perchè relativo ad una diversa sede di servizio potrebbe integrare - a carico del datore di lavoro - gli estremi di un "comportamento antisindacale", sanzionato dall'articolo 28 della detta legge 300.

 

 

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