3. La
dirigente della scuola media dove insegno come insegnante precaria,
mi ha negato di partecipare ad un'assemblea sindacale (peraltro
rivolta ai precari relativamente ai corsi abilitanti non ancora
iniziati). La motivazione è stata la seguente: l'assemblea è dalle
11.30 alle 13.30, quindi la classe dovrebbe uscire alle 11.30. Il
problema, secondo la preside, è che in tale giorno della settimana
gli alunni hanno il tempo prolungato. Il pulmino che normalmente li
trasporta a scuola non può passare in anticipo (alle 11.30) rispetto
all' orario di uscita legato al tempo prolungato (alle 18). A quanto
sostiene la preside non c'è neanche nessuno che mi può sostituire e
quindi non mi è concessa. Morale: non posso partecipare
all'assemblea sindacale. Ma allora le assemblee sono un diritto
oppure no? O per potervi partecipare ci deve essere un collega che
ti sostituisce?
A me sembra che questo sia
il caso dei permessi brevi.
Il
diritto di assemblea, che si fonda sull’art. 20 dello statuto dei
lavoratori (L. n. 300/1970), ha trovato applicazione generale
nell’art. 2 del CCNQ 7/8/1998 e per quanto riguarda il comparto
scuola nell’art. 8 del CCNL 2003.
Tale
art. 8, ai commi 1 e 2, recita: “1. I dipendenti hanno diritto a
partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in
idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale
pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza
decurtazione della retribuzione.
2. In ciascuna scuola non
possono essere tenute più di due assemblee al mese”.
Il
dipendente ha dunque diritto in un anno a partecipare a 10 assemblee
in orario di lavoro, senza decurtazione di retribuzione, siano
queste nel proprio istituto o in altro istituto, qualunque sia la
motivazione e da qualunque sindacato di categoria sia convocato,
purché l’organizzazione sindacale stessa sia “rappresentativa nel
comparto” secondo i criteri di cui all’art. 1 c. 5 del CCNQ
9.8.2000.
Compete all’istituto scolastico disporre gli adattamenti di orario
del personale che presta regolare servizio ai fini di garantire
l’esercizio del diritto di partecipazione. Infatti ai sensi del
comma 9 del detto art. 8 del CCNL il dirigente scolastico “per le
assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le
attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola
dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare
all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli
eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con
quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio”.
Si
conferma pertanto l’illegittimità del comportamento della dirigente
scolastica.
2.
Il dirigente scolastico ha diffuso una circolare nella quale si
comunica che nel caso di assemblee sindacali da svolgersi durante
l’orario di servizio provvederà a rilevare la effettiva presenza a
dette assemblee dei docenti che hanno dichiarato di voler prendervi
parte. E’ ammissibile una tale circolare?
L’art. 8 del CCNL/2003 regola il diritto di assemblea in
applicazione dell’art 20 della legge n. 300/1970 e dell’art. 42 del
D.Lgs. 165/2001; in nessuna di tali fonti si fa menzione di forme di
controllo sul reale impiego da parte del lavoratore delle 10 ore di
astensione dal servizio cui ha diritto per partecipare alle
assemblee in orario di lavoro.
Inoltre la corte di cassazione con sentenza n. 6442 del 17.5.2000 ha
affermato che il pubblico datore di lavoro non ha alcun potere di
controllo dello svolgimento dell’assemblea e dell’effettiva
partecipazione da parte dei lavoratori alla stessa, che può essere
tenuta sia all’interno che all’esterno dei luoghi di lavoro senza
che in quest’ultima evenienza venga meno l’obbligo retributivo.
La
comunicazione del dirigente deve ritenersi pertanto illegittima.
1.
Insegno in due diverse scuole. In un uno di questi istituti (liceo
scientifico) ci sarà un’assemblea sindacale indetta dalla RSU,
proprio in contemporanea con le ore per cui sono in servizio presso
l’altro istituto (istituto professionale). Il Dirigente del
professionale non intende concedermi le due ore di permesso per
partecipare all’assemblea, perché assemblea non si tiene nella sua
scuola. E’ possibile? Come posso fare?
La
tesi del Dirigente non convince, per due ordini di motivi.
Anche
se il docente presta servizio su più scuole, egli non è titolare di
due distinti rapporti di lavoro: tanto è vero che fruisce di
retribuzione, ferie, permessi, ecc. una sola volta e cumulando fra
loro quelli relativi alle diverse sedi. Ciò rafforza la deduzione
che il suo datore di lavoro è unico, ed è l'amministrazione
scolastica, non il singolo istituto in cui concretamente è prestato
il servizio.
Inoltre il diritto di assemblea è assimilabile ad un "diritto
soggettivo perfetto" del dipendente, di cui la stessa contrattazione
può fissare criteri e modalità, ma non mettere in discussione
l'esistenza o la possibilità di fruirne, in quanto esiste in merito
una riserva di legge, quella disposta dalla legge 300/70 (Statuto
dei lavoratori). Negare il diritto in questione perchè relativo ad
una diversa sede di servizio potrebbe integrare - a carico del
datore di lavoro - gli estremi di un "comportamento antisindacale",
sanzionato dall'articolo 28 della detta legge 300.
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