Cessazione dal servizio

 

1. Una collega beneficiaria dell'art. 21 della Legge 104/92 può fare domanda di prepensionamento? In caso negativo può fare domanda di invalidità civile e, in caso affermativo, con quali vantaggi?

 

Il prepensionamento ex art. 80, comma 3, della legge 388/2000 (finanziaria 2001) è consentito ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa con una percentuale superiore al 74 % (non c’è alcun automatismo e correlazione tra la percentuale di invalidità e la certificazione di “handicap grave”). I lavoratori riconosciuti invalidi possono richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa fino al limite massimo di cinque anni. In parole più semplici questa norma riconosce la possibilità di andare in pensione sino a cinque anni prima. La maggiorazione dell’anzianità contributiva è valutata anche per il calcolo dell’importo della pensione liquidata con il sistema di calcolo retributivo. C’è un’informativa INPDAP (75/2001) che chiarisce le modalità applicative.
Altra strada potrebbero essere le prestazioni ex lege 335/95 (inabilità assoluta, relativa, inabilità a proficuo lavoro o per servizio), che vengono erogate in base a diversi criteri di anzianità e requisiti. Occorre quindi verificare i requisiti e la posizione contributiva della collega, anche in vista della riforma pensionistica.
 

 

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