Chiusura scuola
4. In una scuola elementare il collegio aveva deliberato un calendario che prevedeva 200 giorni di lezione. Poiché questa scuola è sede di seggio elettorale sarà chiusa per le elezioni politiche e quindi i giorni di lezione sono meno di 200. Si devono recuperare i giorni sino al raggiungimento dei 200 oppure si può stare tranquilli invocando la chiusura per cause di forza maggiore?
Non è necessario recuperare le ore perdute per elezioni.
Infatti in occasione delle diverse consultazioni elettorali politiche ed amministrative, le sezioni elettorali sono prevalentemente ubicate all'interno di edifici scolastici, e si pone quindi, di volta in volta, il problema della consegna dei locali ai comuni per l'installazione dei seggi elettorali e della conseguente sospensione dell'attività didattica. In relazione a ciò il MIUR, su richiesta del Ministero dell'Interno, emana specifiche circolari che prevedono, di norma, un periodo di sospensione delle lezioni. In tali circostanze le lezioni vengono sospese e i docenti non prestano la loro attività didattica. Anche il personale ATA non è tenuto al servizio qualora i locali dove abitualmente lavora siano inaccessibili per garantire il corretto svolgimento delle consultazioni in parola, come di regola avviene. Le assenze così determinate sono equiparabili a quelle conseguenti a provvedimenti di emergenza per esigenze straordinarie e indifferibili, trattandosi di una causa istituzionale, indipendente dalla volontà dell'Istituzione scolastica, né il Dirigente potrebbe negare i locali al Comune, ostacolando il regolare svolgimento di una consultazione elettorale. Tali assenze non sono ricomprese in nessuna fattispecie di congedo prevista dalla normativa contrattuale e quindi non possono nemmeno essere oggetto di decurtazione economica o di recupero. I giorni di lezione perduti per tali cause esterne (al pari di nevicate eccezionali, ordinanze dei sindaci, ecc.) non vanno recuperati.
L'anno scolastico resta valido anche se le cause di forza maggiore hanno determinato la discesa del totale sotto i 200 giorni di lezione previsti dall’art. 74 del D.Lgs. 297 del 16/04/1994. Vale il caso di ricordare che i giorni eccedenti i 200 di legge sono stabiliti dal calendario regionale:
1) per l’arricchimento dell’offerta formativa (art. 7 bis del D.Lgs. cit.),
2) per fronteggiare eventuali non prevedibili eventi (cause di forza maggiore, condizioni meteorologiche) che possano comportare la sospensione o la riduzione del servizio scolastico (come specificamente indicato nelle premesse alle deliberazioni delle Giunte regionali sul calendario scolastico).
Se poi essi, come nel caso in esame, superino tale tetto, non è necessario recuperarli perché della stessa natura che ne ha giustificato la decurtazione.
I DS procedono spesso e volentieri a convocare Consigli d' Istituto e/o Collegi Docenti per deliberare in merito al recupero dei giorni di chiusura della scuola per motivi di forza maggiore e, di conseguenza, per modificare le delibere relative alla durata dell'anno scolastico, ma, allo stato, dalla normativa vigente non risulta per tali casi alcun obbligo a provvedere in tal senso.
3. In occasione delle elezioni politiche del 9/04/2006, essendo il nostro plesso sede unica di seggio elettorale, può il Dirigente Scolastico obbligarci a fare doppi turni presso un altro plesso dello stesso Istituto Comprensivo?
La risposta è negativa. In tale occasione le lezioni vengono sospese e i docenti assegnati al plesso sede di seggio elettorale non prestano la loro attività didattica. Conseguentemente non si ravvisa la necessità di spostare altrove il personale; anzi, un provvedimento in tal senso sarebbe illegittimo e perciò stesso impugnabile.
Si segnala al riguardo quanto stabilito dall’art. 3, comma 30, dell'OM 185/95: “Gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfestazione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere pertanto utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate.”
2. Una docente di scuola materna ha accettato una supplenza di 4 giorni. Ha preso regolarmente servizio il primo giorno mentre il secondo ed il terzo giorno la scuola è stata chiusa per neve. Ha diritto la supplente ad essere retribuita per i due giorni di chiusura della scuola? Esiste qualche norma a cui fare riferimento?
L'art. 139 del D.Lgs. 112 del 31/03/1998 attribuisce alle province (per l'istruzione secondaria superiore) e ai comuni (per i gradi inferiori) la competenza alla “sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti” (ad esempio, avverse condizioni atmosferiche o quando sia necessario prevenire o eliminare gravi pericoli per l'incolumità delle persone).
Pertanto, se è stato emesso un provvedimento di chiusura della scuola determinato da straordinarietà, imprevedibilità e gravità dell'evento (es. forte nevicata, nel quesito), esso interessa tutta la comunità scolastica e il dipendente (in questo caso docenti ed ATA) viene a trovarsi nella impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali per cause indipendenti dalla propria volontà. In tal caso le assenze così determinate non possono essere ricomprese in nessuna fattispecie di congedo prevista dalla normativa contrattuale e quindi nemmeno essere oggetto di decurtazione economica, né tanto meno di recupero. Nel caso di chiusura della scuola l'assenza va assimilata pertanto a quella del regolare servizio, in quanto il docente non può prestare la propria attività per cause esterne, predisposte dagli organi competenti, così come gli alunni non possono essere ritenuti assenti in quanto la mancata frequenza scolastica dipende da un fattore dipendente dalla stessa Istituzione e non da motivi personali.
Se invece il provvedimento concerne solo la sospensione delle attività didattiche la scuola rimane aperta ed i servizi funzionano. Mentre il personale ATA è tenuto alla prestazione della propria opera, come previsto dall’art. 52 del CCNL/2003, per i docenti, invece, è sospeso l'obbligo di svolgere le lezioni ma non di attendere alle altre attività eventualmente programmate in detti giorni. Se poi il personale venisse impedito di raggiungere la sede di servizio a causa della nevicata, dovrà produrre domanda di permesso per gravi ragioni o di ferie ai sensi degli artt. 13 e 15 del CCNL.
Manca un'espressa normativa su tali eventi, e questo spiega perchè molto spesso si verifichino comportamenti non conformi. Ma c'è ad esempio la CM 95/02, emanata in merito alla decorrenza giuridica ed economica dei contratti a tempo determinato per l' anno scolastico 2002/03, che recita testualmente a proposito della coincidenza con la domenica del 1°settembre: "la circostanza poi che tale data coincida con la domenica, e quindi con la chiusura delle scuole e con la materiale impossibilità per il personale di assumere servizio, configura una causa di forza maggiore che non si ritiene possa incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, nè sul diritto all' intera retribuzione mensile".
1. Si è votata la chiusura della scuola nei giorni prefestivi durante la sospensione dell'attività didattica ma c'è stata un'altra delibera per la chiusura totale della scuola nella settimana di ferragosto che va dal 14 al 18 agosto. Tenendo conto della delibera dei prefestivi la scuola rimarrà chiusa continuativamente dal 12 al 20 agosto: a me sembra proprio troppo, potrebbe configurarsi l'interruzione di pubblico servizio?
Non sembra legittima la chiusura degli uffici amministrativi di una scuola per 4-5 giorni consecutivi nel mese di agosto poiché in contrasto con la normativa vigente, ed in particolare col D.P.R. 209/1987 art. 36,comma 3, che, ripreso dalla sequenza contrattuale del 24/2/2000 e quindi recepito in conseguenza nella premessa del CCNL/2003, recita: "Durante i periodi di interruzione delle attività didattiche e salvaguardando i periodi in cui siano previste attività programmate dagli organi collegiali, è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive, fermo restando il rispetto dell'orario settimanale d'obbligo del personale."
L’attività istituzionale di un Istituto scolastico non si limita infatti alla didattica, poiché anche quando le lezioni sono sospese sussistono obblighi e funzioni di tipo amministrativo di pubblico interesse; in particolare le relazioni con il pubblico non possono non tener conto del fatto che singoli cittadini (studenti, genitori, anche potenziali utenti) ed istituzioni (enti locali, uffici scolastici territoriali) potrebbero avere necessità di rivolgersi per informazioni o altri adempimenti all’istituzione scolastica anche durante il periodo “ferragostano” considerato. Naturalmente, non è detto che non debba tenersi conto anche dell’esperienza consolidata e del comune buon senso, che fanno prevedere un’incidenza estremamente ridotta di richieste esterne in quei giorni. E’ quindi ragionevole ridurre la copertura del servizio ai minimi compatibili con la sua esistenza operativa, ma non annullarla del tutto.
E’ da condividere pertanto la tesi della collega che la chiusura dell’Istituto, ancorché in periodo di sospensione dell’attività didattica, si configurerebbe come interruzione di pubblico servizio. In assenza di recupero, anzi, io aggiungerei, potrebbe delinearsi anche il profilo del danno erariale. Occorre considerare infatti che la possibilità di una diversa organizzazione del calendario scolastico, prevista dall’art. 5 del Regolamento dell’autonomia, riguarda l'attività didattica. In altri termini, non mi pare possa essere confusa la possibilità di una diversa organizzazione del calendario scolastico per quello che riguarda l'attività didattica, prevista dalla normativa vigente, dall'interruzione di un pubblico servizio. L’unica eccezione prevista dal quadro normativo è la possibilità di chiusura nei giorni prefestivi, previo recupero delle ore in altre giornate.