Collaboratori del dirigente
1. Sono educatore di una scuola con annesso convitto e ricopro, con regolare atto di nomina del Dirigente scolastico, l'incarico di coordinatore di convitto. La scuola, Istituto Tecnico Agrario, ha come sede coordinata un Istituto Professionale per l'Agricoltura. Ai sensi dell'art. 86, comma 2, lettera e) sono previsti compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il Dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Può il Dirigente scolastico far beneficiare dei suddetti compensi il vicario e il coordinatore di convitto della propria scuola o escludere il coordinatore di convitto a favore del "fiduciario" della scuola coordinata?
Se, a giudizio del dirigente scolastico, sono indispensabili le distinte figure di collaboratore vicario, collaboratore di convitto e fiduciario della scuola coordinata, due soltanto di esse (art. 31 del CCNL/2003) potranno essere retribuite con i fondi di cui all’art. 86, comma 2, lett. e) del CCNL. Nella scelta di detti "collaboratori istituzionali" il dirigente è assolutamente libero e procede “intuitu personae”. La terza figura potrà invece essere beneficiaria di uno specifico progetto o attività (i cui contenuti si sostanzino nell'esercizio delle funzioni che sarebbero ordinariamente svolte dal collaboratore in parola ) da inserire nel POF e da finanziare come gli altri progetti formulati dalla scuola. La scelta della persona a cui affidare il terzo incarico, sia pure opportunamente indirizzata al momento della presentazione e approvazione del progetto, spetta però al collegio dei docenti e non al dirigente. Anche la relativa retribuzione non sarà oggetto di contrattazione con le RSU (come nel caso dei due collaboratori designati direttamente) ma verrà definita all'interno del POF, attraverso la determinazione del numero di ore assegnate al progetto o all'attività in questione.