Completamento orario
1. Sono impegnato per sei ore presso una scuola paritaria. Interpellato telefonicamente da una scuola pubblica per una supplenza ad orario intero, ho chiesto il conferimento del contratto per dodici ore, a titolo di completamento orario. Ma la scuola non lo ha ritenuto possibile, in quanto il completamento spetterebbe ai soli docenti già in servizio in una scuola pubblica e non viceversa. Ritenete sostenibile tale tesi?
La risposta è positiva. Infatti l'art. 4 del D.M. 201 del D.M. 25 maggio 2000 non può che riferirsi al personale docente ed educativo delle scuole dello stato. In questo senso il personale docente con rapporto a tempo determinato "con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all'elevazione del medesimo orario settimanale". Tale completamento "può realizzarsi, alle condizioni predette (anche cumulando ore appartenenti a diverse classi di concorso, ma con il limite massimo di tre sedi scolastiche e due comuni, tenendo conto del criterio della facile raggiungibilità, n.d.r.) anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime".
Pertanto se il docente a tempo determinato della scuola statale, con orario inferiore alla cattedra, conserva il diritto al completamento anche in scuola non statale, nessuna norma conferisce al docente di scuola non statale a orario ridotto il diritto al completamento in scuola statale.