Congedi
11. Sono insegnante a tempo determinato che molto probabilmente entrerà in ruolo nel prossimo anno scolastico 2006/2007. La neo immissione in ruolo è compatibile con l’ammissione ad un dottorato di ricerca e quindi con il congedo straordinario? Il preside puo' rifiutarsi di concederlo, visto che dovrò rinviare l’anno di formazione per tutta la durata del dottorato? Il dirigente della scuola presso cui presto attualmente servizio sostiene che per il congedo sia richiesta la preventiva conferma in ruolo prevista dall’art. 453. del testo unico, così come richiamato dall’art. 18 del contratto collettivo nazionale. Gradirei conoscere la vostra opinione.
Non si condivide la tesi del dirigente.
Nel comma 1 dell’art. 453 del Testo Unico si fa riferimento agli insegnanti che abbiano ottenuto la "conferma in ruolo", cioè che abbiano compiuto il cosiddetto anno di formazione. Tuttavia, tale comma si riferisce non agli assegnatari di borse di studio per il dottorato o a coloro a questi ultimi assimilabili, bensì a coloro che siano distaccati presso ministeri ed enti per incarichi temporanei, talora anch’essi coperti con borse di studio.
Per gli assegnatari di borse di studio dottorali e assimilate, in realtà, fa testo tout court l'art. 2 della legge 476/84, dove si parla semplicemente di pubblici dipendenti, senza specificare altro.
La soluzione del quesito è del resto esplicitamente rinvenibile nella CM 120/2002: “la concessione del congedo straordinario non è subordinata all’effettuazione dell’anno di prova”. Tenuto conto che tale circolare disciplina nello specifico l’istituto del congedo straordinario per dottorato di ricerca, ricollegandosi alla legge istitutiva dello stesso, che tale congedo è ribadito dall’art. 18 del CCNL 24/7/2003, si ritiene che il docente neo immesso in ruolo abbia diritto al congedo straordinario.
10. Sono in congedo parentale (primo mese) dal 19 aprile sino al 18 maggio 2006. Se fosse necessario posso chiedere di interrompere per 10 giorni la suddetta assenza per fruire del congedo per malattia dell'altro figlio di età inferiore a 3 anni?
La norma generale (L. 53/2000, regolamento D.L.vo 151/2001) e anche il CCNL vigente che fa riferimento alla legge non prevedono espressamente la possibilità di interrompere il congedo parentale per fruire del congedo per malattia dell’altro figlio di età inferiore ad anni 3 ma nello stesso tempo non lo vietano.
D’altra parte il congedo parentale di cui all'art. 32 del T.U. n. 151/2001 deve essere nettamente distinto dal congedo per malattia del figlio di cui all'art.47 dello stesso T.U.; si tratta di istituti profondamente diversi sia sotto il profilo dei presupposti legittimanti sia sotto quello regolativi.
Argomentando da soluzioni disposte per fattispecie analoghe, quali l’interruzione del congedo parentale per malattia del genitore che ne usufruisce o l’interruzione delle ferie per malattia del figlio che determini il ricovero ospedaliero (cfr. quesiti ARAN F33 del 05/04/2002, F57 del 08/01/2003, F24 e F27 del 21/03/2003) si ritiene quindi che la richiesta possa essere accolta.
9. Ho chiesto congedo parentale dal 4.4.2006 al 7.4.2006 (venerdì). Il sabato seguente non c'è stata scuola, poi c'è stata la domenica, poi le votazioni e dal 12 al 18 sono intervenute le vacanze pasquali. Il 19 ho chiesto nuovamente congedo parentale. Stamattina la mia scuola mi ha comunicato che nonostante il mio congedo sia terminato venerdì 7 aprile, anche i giorni dall’8 al 18 mi verranno computati sempre come congedo. Perché questo periodo non mi vale invece come sospensione, al pari di tutti i miei colleghi, visto che ho inteso fruire del congedo in modo frazionato?
L’art. 32 del D.Lgs 151/2001 consente espressamente che il congedo parentale sia frazionato, senza che l’amministrazione possa sindacare sulle ragioni che lo determinano. Ma la frazionabilità, per essere intesa tale, deve prevedere almeno una giornata di effettivo rientro lavorativo.
Ed infatti l’art. 12, comma 7 del CCNL/2003 dispone che “I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”.
Poiché nel caso in esame lei non è tornata a scuola dal 7 al 18 aprile (perché l’istituzione scolastica è stata di fatto chiusa) il congedo parentale non può essere frazionato e quindi deve comprendere il periodo che va dal 4 aprile a tutto quello richiesto dal 19 aprile in poi.
8. Sono in astensione obbligatoria con scadenza 15 giugno. Il 29 aprile contrarrò matrimonio. Posso interrompere il congedo di maternità per usufruire del permesso di 15 giorni per matrimonio?
Il congedo di maternità disciplinato dagli artt. 16 e ss. del D.Lgs. 151/2001 e successive modifiche (ex astensione obbligatoria dal lavoro), a differenza del congedo parentale disciplinato negli artt. 32 e ss. dello stesso decreto, non è frazionabile e quindi non può nemmeno essere interrotto.
Si tratta, più in particolare, di un diritto indisponibile cui la docente non può in alcun modo rinunciare. Nemmeno è consentito fruirne secondo modalità e tempi diversi da quelli espressamente stabiliti dalla legge.
Si segnala inoltre che l'art. 22, comma 6 del citato D.Lgs. prevede espressamente che "le ferie e le assenze eventualmente spettanti … ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo …".
7. Sono docente a tempo determinato fino al 30/06/2006 attualmente in interdizione fino al 20/04/2006. Dal 21/04/2006 entrerò nel periodo di astensione obbligatoria, data presunta del parto 21/06/2006. Potrò beneficiare delle ferie maturate?
La risposta è positiva. L'art. 22, c. 3 del D.Lvo 151/2001 dispone che: "I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie"... Qualora non sia stato possibile fruirne durante il periodo di lavoro, le ferie saranno liquidate al termine dell'anno scolastico o dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico (art. 19, comma 2, CCNL).
6. Sono docente a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche. Posso usufruire dei giorni di congedo per malattia della bambina nata il 25.01.2006 anche se mia moglie è in congedo obbligatorio per maternità?
L’art. 19 c. 14 del CCNL/2003 stabilisce la completa equiparazione del personale con incarico a tempo determinato a quello a tempo indeterminato per ciò che concerne la fruizione e la retribuzione dei congedi parentali.
Il docente con incarico a tempo determinato può pertanto usufruire, nell’ambito della durata del suo incarico, dei giorni di congedo per malattia del figlio previsti dal D. Lgs. N. 151/2001 (art. 47 T.U.). Può usufruirne anche se contemporaneamente la moglie è in congedo obbligatorio per maternità poiché l’unica esclusione prevista è quella relativa alla fruizione contemporanea della medesima tipologia di congedo.
5. Il diritto a fruire del primo mese al 100% spetta solo qualora il congedo parentale venga richiesto entro i primi tre anni di vita del figlio, oppure anche entro l' ottavo anno qualora tale congedo non sia stato parzialmente o totalmente sfruttato?
La risposta è rinvenibile nell’art. 12, comma 4 del CCNL, il quale dispone che “nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, lettera a) del D.Lgs 151/2001 (per ogni bambino nato, nei primi suoi otto anni di vita, ndr) per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i prima trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute".
In altri termini il CCNL/2003 stabilisce per il personale scolastico un trattamento più favorevole rispetto alla norma generale del D.L.vo 151/2001 e successive modifiche. Nel caso in cui il contratto di comparto dispone di un trattamento più favorevole va applicata detta norma anziché quella generale. Si ritiene pertanto che i docenti che fruiscano del congedo parentale previsto nei primi 8 anni del bambino abbiano diritto alla retribuzione intera per i primi 30 giorni, indipendentemente dal fatto che il congedo sia richiesto nei primi 3 anni o nei successivi 5 anni di età del figlio.
4. Una docente supplente temporanea nominata dal D.S. fino al termine delle attività didattiche non ha assunto servizio perché trovasi in astensione obbligatoria per maternità. Può collocarsi in congedo parentale (ex astensione facoltativa) senza perfezionare il rapporto di lavoro con l'assunzione di servizio? Qualora non fosse obbligatoria l'assunzione del servizio, il congedo parentale in che misura sarà retribuito?
- La docente, avendo sottoscritto il contratto a tempo determinato stipulato con il dirigente scolastico ha contemporaneamente accesso ai diritti e ai doveri previsti dal CCNL 24/7/2003. Il contratto, pertanto, di fatto risulta perfezionato con l’assunzione del servizio avvenuta in costanza dell’astensione obbligatoria per maternità che, per effetto delle disposizioni vigenti sulla tutela delle lavoratrici madri, le permette di usufruire della retribuzione al 100% per tutta la durata dell’assenza. Il Testo unico n. 151/2001 contenente le disposizioni legislative in materia di tutele e di sostegno della maternità e della paternità non prevede alcuna disposizione particolare per quanto riguarda il passaggio dalla posizione di astensione obbligatoria alla astensione facoltativa.
- La norma prevede, invece, che la richiesta di astensione facoltativa venga presentata al datore di lavoro almeno con 15 giorni di anticipo - art. 32 comma 3, la stessa disposizione è stata riconfermata dal CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 24.7.2003 art. 12 comma 7.
3. Contrarrò matrimonio civile e successivamente quello religioso. Da quando decorre il congedo matrimoniale?
Nel caso in cui un lavoratore celebri sia il matrimonio civile e successivamente quello religioso, i 15 giorni di permesso possono essere fruiti, alternativamente, o in caso matrimonio religioso o in caso di matrimonio civile. Sarà il dipendente a scegliere in quale delle due occasioni fruire del permesso (Quesito ARAN E8 del 4.12.2000)
2. Ho due figli, 2 anni e 9 mesi: ho diritto, in un anno scolastico, per entrambi i figli, a soli 30 giorni di malattia del bambino? oppure posso usufruire di 30 giorni per uno e 30 giorni per l'altro di malattia del bambino nello stesso anno scolastico?
Il congedo è riferito ad ogni bambino, quindi ciascun genitore ha diritto di fruire per ogni figlio del congedo per malattia così come previsto dal CCNL - comma 5 – dell’art. 12 del CCNL/2003: “successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47, comma 1, del D. L.gs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita per intero”32 del D.L.vo 151/2001”.
L’ A.R.A.N. ha espresso a tale proposito il proprio autorevole parere (Comparto regioni e Autonomie locali F4 del 19/09/2001) anche sulla base delle indicazioni fornite dall’INPS con messaggio telegrafico n. 569 del 27 giugno 2001.
1. Sono in congedo per malattia (infortunio stradale con frattura omero ed intervento chirurgico) e a fine mese mi sposerò (non posso rinviare perchè è stato già tutto organizzato). Il permesso per matrimonio può essere fruito al rientro dalla malattia?
Ex art. 15 del CCNL 24-7-2003 il permesso viene accordato "in occasione dell'evento" e quindi sulla base delle esigenze del richiedente, non essendo prescritto da nessuna parte l'obbligo di fruirne un minuto dopo che si è verificato. In tal senso è anche un chiarimento Aran Prot. sc. 2/7944 del 19.11. 03, che si riporta testualmente:
".......... questa Agenzia ritiene che la normativa contrattuale richiamata risulti chiara nel suo significato e palese nella interpretazione letterale e logica. L'espressione "evento o occasione" deve intendersi come la causa che fa sorgere il diritto del dipendente e non il "dies a quo" dello stesso.
Quest'ultimo si affida ad evidenti ragioni di buon senso da riferire, comunque, alla volontà dell'interessato che, per motivi organizzativi che attengono alla sfera di personali decisioni, potrà anticiparne o differirne la fruizione in un periodo di tempo ragionevolmente congruo rispetto all'evento. Il Presidente, avv. Guido Fantoni."