Contrattazione d'Istituto

 

1. E’ possibile configurare come flessibilità didattica le ore che un docente di sostegno svolge in laboratorio con il proprio alunno? A volte capita che l’alunno non riesca a stare in classe e lo spostamento in laboratorio si rende necessario per sopperire alla mancanza di attenzione e concentrazione. Nel contratto di istituto tale attività non rientra nella flessibilità, ma chi stabilisce quali devono essere i requisiti perché un’attività rientri nella flessibilità da incentivare col fondo di istituto?

 

La flessibilità organizzativa e didattica prevista dall'art. 86, comma 2 - lett.a) del CCNL 24/07/03 può essere riconosciuta per gli impegni connessi all'applicazione degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n°275/1999 ed alle ricadute sull'orario di lavoro in termini di intensificazione, complessità, variabilità, modularità, turnazione o comunque di disagi particolarmente onerosi.

Nel quesito proposto l'insegnante di sostegno svolge semplicemente attività didattiche in spazi diversi della stessa scuola, e non risultano particolari adattamenti del proprio orario di lavoro ad esigenze specifiche dell'alunno disabile o dell'Istituto.

L'individuazione delle attività riconoscibili come flessibilità didattica ed il relativo compenso è oggetto comunque di  accordo al tavolo negoziale tra il dirigente scolastico e la R.S.U. 

 

 

TORNA ALL'INDICE