Diritto allo studio

 

2. Siamo in prova nella scuola elementare abbiamo fatto richiesta delle 150 ore per diritto allo studio in quanto siamo dottorandi, ma ancora ci devono far sapere. Il mio collega è stato al CSA e gli hanno detto che, essendoci una legge che permette ai dottorandi di mettersi in congedo straordinario retribuito, non avendone noi usufruito quest'anno, non abbiamo diritto alle 150 ore. Può chiarirmi questo aspetto?

 

La definizione dei criteri per la fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio è materia demandata alla contrattazione integrativa regionale (art. 4, c. 3 CCNL). Occorrerà accertare pertanto quanto stabilito nel contratto integrativo decentrato regionale della propria regione. Per inciso, è evidente, ad esempio, che un generico riferimento, tra i criteri di fruizione, alla "frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi post-secondari e post-universitari", non può valere come esclusione specifica del dottorato di ricerca.

Il richiamo fatto all'art. 18 del CCNL, e alla possibilità quindi di richiedere il congedo retribuito, non appare pertinente, in quanto non vi è tout cour incompatibilità tra istituti contrattuali diversi. Tanto è vero che nel C.C.D.R. del Lazio, per esempio, è affermato che "il personale beneficiario dei permessi straordinari per il diritto allo studio può usufruire anche dei permessi di cui all’articolo 21 comma 1 modificato dall’articolo 49 lettera B comma 1 del CCNL 1999". Per analogia quindi anche il congedo per dottorato di ricerca non fa automaticamente venir meno la fruizione dei permessi straordinari per il diritto allo studio.

Nel C.C.D.R. dell'Abruzzo, invece, il dottorato di ricerca è espressamente disciplinato : "frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi post-secondari e post-universitari, ivi compreso il titolo di "dottorato di ricerca" (art. 6 comma 4).

 

1. Sono una docente piemontese di scuola superiore con contratto a tempo determinato fino al 30/06/2006 e ho ottenuto dal CSA della mia provincia le 150 ore di diritto allo studio per il 2006. Devo sostenere l'esame finale del corso biennale che sto frequentando e vorrei poter rimanere a casa per tutta la settimana che precede tale esame ma temo che il dirigente scolastico della mia scuola mi neghi tale possibilità vista la concomitanza con alcuni consigli di classe. Nella contrattazione regionale per il Piemonte si parla di un monte ore massimo del 20% sulle 150 per la preparazione e la partecipazione agli esami (quindi 30 ore) ma se richiedo il permesso con riferimento a tale 20% può il dirigente negarmelo? con quali motivazioni? e se me lo nega come faccio a sostenere l'esame? non avrei alcun vantaggio a presentare eventuali ricorsi dopo poiché avrei perso la possibilità concludere questo corso che mi è costato due anni di duri sacrifici.

 

I criteri e le modalità per la fruizione dei permessi per diritto allo studio, introdotti per il personale docente della scuola con D.P.R. 395/1988, sono rimessi alla contrattazione collettiva integrativa a livello di Direzione regionale. Di conseguenza il dirigente, nell'esame della richiesta del docente, deve attenersi esclusivamente ai criteri concordati tra il Direttore Scolastico Regionale e le OO.SS. firmatarie del CCNL. Pertanto al dirigente non viene riconosciuta la possibilità di subordinare la concessione del permesso al verificarsi di determinate condizioni non previste dal contratto decentrato.

Venendo al caso di specie, ai sensi dell’art. 5, comma 7 del D.Lgs. 16/04/1994, n. 297, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti. Il consiglio di classe in sede di valutazione periodica o finale è un organo collegiale perfetto, che può cioè deliberare validamente solo con la presenza di tutti i suoi membri e nessuno di essi può astenersi da esprimere un giudizio. Pertanto, qualora un docente sia impossibilitato a presenziarvi il dirigente scolastico dovrà operarne la sostituzione con altro docente della stessa disciplina.

 

 

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