Docenti religione

 

2. Lavoro come insegnante di religione, a tempo determinato, in 7 scuole dell'infanzia (5 istituti comprensivi). Per quanto riguarda l'aspetto giuridico dipendo dall'istituto comprensivo di G. Il dirigente di tale I.C. mi ha detto che non ho diritto a richiedere ferie ma ho la possibilità di fruire di N. 6 giorni l'anno di permessi NON retribuiti. Ho fatto richiesta per un permesso di 1 giorno per motivi personali e mi è stato risposto che non basta tale dicitura occorre specificare meglio la motivazione e farselo certificare dal medico dal quale devo accompagnare mia madre. Volevo sapere, gentilmente, se è legittima tale richiesta vista la mia intenzione a non divulgare la situazione personale di mia madre, tanto più che il permesso non mi viene nemmeno pagato. E se in futuro dovessi fare altre richieste di permesso non retribuito devo sempre specificare la motivazione o basta "motivi personali"?

 

L’affermazione del Dirigente circa il non diritto alle ferie è palesemente errata. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e spettano a tutti i docenti  stabilizzati, non stabilizzati, supplenti annuali e temporanei. Per i docenti a tempo determinato esse sono proporzionali al servizio prestato e vanno liquidate al termine dell’anno scolastico, salva la possibilità di fruirne durante le attività didattiche per un periodo non superiore a sei giornate lavorative e a  condizione che la relativa sostituzione non venga a determinare oneri aggiuntivi per la corresponsione di ore eccedenti.(art. 19 CCNL).

In alternativa ricorre l’istituto dei permessi. Trattandosi  di docente a tempo determinato (che non ha maturato quattro anni di anzianità nell'incarico relativo all'insegnamento della religione cattolica, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 6 del D.P.R. 399 del 1988) i permessi saranno non retribuiti e fruibili, a domanda, fino a sei giorni per i motivi personali e familiari previsti dall’art. 15, comma 2, del CCNL/2003 (art. 19 CCNL, comma 7).

Trattandosi di assenza rispetto al normale orario di servizio, i detti motivi andranno documentati anche mediante autocertificazione (DPR 445/2000),. E’ da ritenersi tuttavia esaustiva la semplice dichiarazione personale del docente, in quanto le norme sull'autocertificazione prevedono che sia a carico dell’'amministrazione l'accertamento di eventuali difformità con quanto dichiarato da chi autocertifica.

Né vi è un "potere di rifiuto" da parte del dirigente, quando ricorrano e vengano documentate le circostanze previste dal contratto. Non esiste, infatti, nella normativa contrattuale attuale, un potere discrezionale di valutare i motivi addotti a sostegno della richiesta. L’unica facoltà di sindacato di merito è quella generale che presiede agli atti amministrativi: vale a dire che la motivazione addotta sia coerente e proporzionata con i fatti che ne discendono (principi di motivazione, coerenza, proporzionalità, ecc.). Uguale proporzionalità va rispettata ovviamente nella documentazione da esibire: il dirigente non potrà richiedere una documentazione eccedente rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Fondamentale è inoltre che i documenti prodotti dal docente siano trattati o dal Dirigente o da personale appositamente incaricato e che siano adeguatamente custoditi fuori dalla portata di soggetti non autorizzati ad accedervi.

 

1. Sono un docente di religione al mio 5° anno di insegnamento ed ho chiesto la valutazione dei servizi prestati ai fini della carriera ai sensi dell’art. 53 legge n. 312/80. Tra i servizi presentati e documentati vi sono quelli prestati nell’anno scolastico 2001-02 in qualità di supplente con nomina del preside e sempre per l’insegnamento di religione per la sostituzione di docenti incaricati ed assenti temporaneamente o per malattia o per maternità. La Ragioneria Provinciale dello Stato non ha vistato il decreto emesso dalla scuola perché non riconosce il servizio prestato nell’anno scolastico 2001-02. E’ corretta la posizione della Ragioneria provinciale dello Stato? Se la risposta come spero mi sarà favorevole cosa posso fare?

 

Ha ragione la Ragioneria Provinciale, in quanto per la progressione economica di un IDR occorre che i quattro anni di insegnamento siano prestati per l'intera durata dell'anno scolastico e su posti vacanti in organico (di fatto), quindi  in qualità di incaricato annuale e non come supplente temporaneo in sostituzione di docenti incaricati. Lo precisa la CM n. 182 del 1 luglio 1991.

 

 

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