Esami di licenza media

 

3. Un supplente temporaneo in modo continuativo dal settembre a giugno in una scuola media, ha diritto, ai sensi dell'art 34 del ccnl, a partecipare alle operazioni di scrutinio e di esame nonostante il rientro della titolare a giugno. Il prolungamento della supplenza sarà con contratto continuativo fino al termine  delle operazioni degli esami e ratifica finale o a singhiozzo solo per i giorni necessari alle varie operazioni?

 

La C.M. n. 104 del 6/4/1999 (integrata con riferimento agli esami di stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado dalla Circolare Telegrafica n. 159 del 22 giugno 1999 e dalla Nota prot. n. 13472 del 17 luglio 2002) prevede che, per ogni tipologia di docente con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata tempora­nea, se impegnato negli scrutini e negli esami di licenza e di idoneità nelle scuole elementari e medie, negli esami di qualifica negli istituti di istruzione professionale, i relativi contratti devono essere stipulati per i giorni di effettivo impegno nelle attività sopra indicate e per un numero di ore pari a quello risultante dall’ulti­mo contratto. Ciò dà diritto alla corresponsione della retribuzione tabellare iniziale prevista per il corrispondente personale docente, dell’in­dennità integrativa speciale e dell’ eventuale assegno per il nucleo familiare.

Va precisato che per giorni di “effettivo impegno” devono intendersi tutti quegli adempimenti (preparazione elaborati, correzione compiti, compilazione registri, schede valutazione) la cui effettuazione si rileva necessaria ed indispensabile al raggiungimento dello scopo a cui sono preordinati gli esami di licenza media (valutazione e giudizio finale dei candidati).  Conseguentemente tale durata non può che essere quella coincidente con l’arco temporale che va dalla riunione plenaria di insediamento delle sottocommissioni (docenti di ogni classe terza) a quella di ratifica dei risultati degli esami in sede di riunione plenaria finale.

Le operazioni di esami finali sono infatti operazioni collegiali che vanno considerate come un unico periodo non frazionabile in quanto le sottocommissioni sono sempre operanti e il docente “commissario” svolge la sua funzione per tutto il periodo, senza interruzioni.

 

2. Sono docente di sostegno in una scuola media. Probabilmente l’alunno che seguo sarà fermato un altro anno e quindi non parteciperà agli esami di licenza media. In tal caso io dovrò partecipare lo stesso agli esami?  

 

L’O.M. 90/2001, all'art. 11 (Disposizioni finali) dispone che "I docenti nominati per attività di sostegno a favore di alunni handicappati, di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 4/8/1977 n. 517, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali e agli esami di licenza media. Tali docenti, alla luce dei principi contenuti nella legge 5 febbraio 1992 n. 104, hanno diritto di voto per tutti gli alunni in sede di valutazione complessiva del livello globale di maturazione raggiunta e di formulazione del giudizio sintetico di cui alle legge 5 aprile 1969 n. 119". E ancora, l'art. 9 comma 13 della medesima ordinanza precisa che "In ciascuna scuola media è costituita una commissione per l'esame di licenza, composta d'ufficio da tutti i professori delle classi terze che insegnano le materie d'esame previste dall'art. 3 della legge 16/6/1977 n. 348, nonché dai docenti che realizzano forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni handicappati di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 4 agosto 1977".

Pertanto, poiché al docente di sostegno è riconosciuto il diritto di voto relativamente al "giudizio sintetico" degli esami di licenza "per tutti gli alunni" delle classi per le quali, ai sensi dell'art. 13 della legge 104/1992, ha partecipato alla programmazione e verifica essendo stato assegnato a un alunno della classe,il docente di sostegno di una classe terza media fa "d'ufficio" parte della commissione d'esame, ancorché l'alunno da lui seguito non sia stato ammesso alla prova d'esame stessa. 

 

1. Sono supplente temporaneo nominato fino al termine delle lezioni che avrà la proroga del contratto per effettuare gli esami di Licenza Media. Ho una cattedra strutturata con 11h per la classe terza e 7h per la classe prima. Il contratto di proroga per gli esami mi dovrà essere stipulato solo per le 11h o per tutto l'orario di cattedra?

 

In base alle disposizioni vigenti, il docente supplente temporaneo impegnato per le operazioni d'esame ha diritto alla retribuzione per tutta la durata degli esami in rapporto al numero di ore per cui è stato stipulato l'ultimo contratto: nel caso specifico ha diritto alla retribuzione per il compenso previsto per n. 18 ore.

 

 

TORNA ALL'INDICE