Esami di stato
8. In un istituto di * si sostiene che l'insegnante a tempo indeterminato titolare su posto di sostegno nella scuola superiore, impegnata negli esami di Stato non è da retribuire con il compenso spettante agli altri commissari in quanto il suo impegno sarebbe limitato alla riunione plenaria, ai 3 giorni delle prove scritte e al giorno della prova orale. Ma l'insegnante di sostegno non è contitolare della classe?
I commissari degli esami di stato sono designati tra i docenti, ivi compresi i docenti di sostegno, che, prima di svolgere l'attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall'art. 2 del D.M. 26 gennaio 2006, n. 9 (Circolare Ministeriale n. 17/2006).
Se è pertanto nominato membro effettivo, il docente di sostegno ha tutti i poteri degli altri membri, ivi compresi quello di votare per la valutazione di tutti gli alunni, e di partecipare a tutte le operazioni della Commissione.
Qualora ciò non sia, l’insegnante per attività di sostegno non è membro della Commissione giudicatrice, ma può essere chiamato a prestare "assistenza" all’alunno con handicap che ha seguito esclusivamente durante i giorni dello svolgimento delle prove scritte e del colloquio orale. Non partecipa pertanto alla valutazione.
Il suo compenso è forfettario, indipendentemente dal numero degli alunni assistiti.
7. Durante gli esami di stato, i docenti che non fanno parte di commissione d'esame sono obbligati a firmare la loro presenza in servizio?
Il personale docente non utilizzato nelle operazioni di esame ha il dovere “di rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando comunque la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte”.(Circolare Ministeriale n. 17/2006)
Al di fuori di tali giorni, ed in ordine al più generale problema dell’orario di servizio nei mesi estivi, i docenti hanno l’obbligo di rimanere a disposizione della scuola per le varie attività di insegnamento e di non insegnamento, se ed in quanto deliberate dal consiglio di istituto e dal collegio dei docenti e nei limiti delle ore previste dagli artt. 26 e 27 del CCNL/2003.
Pertanto non è giustificata l’imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti dalle predette attività.
6. Un alunno in situazione di handicap che ha fino alla classe terza di un istituto tecnico ha seguito un PEI differenziato, quest’anno sosterrà gli esami di stato secondo un PEI semplificato ma rientrante nel curricolo. Il credito scolastico maturato riguarda però solo il quarto e quinto anno. Ma in tal modo l’alunno non affronterà l’esame sempre in situazione di svantaggio rispetto agli altri compagni?
L’O.M. n.22/06 sugli esami di stato all’articolo 17 ha introdotto quest’anno una novità per dirimere i dubbi sorti precedentemente. Recita il comma 5 che “ Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione complessivamente positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I. differenziato”
In sostanza, se l’alunno supera gli esami con un PEI semplificato o normale, la valutazione relativa ai due anni precedenti eventualmente riferita a un PEI differenziato deve essere trasformata in punti per l’attribuzione dei crediti didattici sulla base dei voti realizzati coi PEI differenziati come se fossero normali. Ciò appunto per evitare disparità di trattamento con gli altri compagni che conseguono un titolo legale di studio.
5. Il compenso da corrispondere ad un docente di sostegno impegnato negli esami di maturità per l'assistenza a n. 3 alunni diversamente abili in 3 commissioni diverse è sempre e comunque limitato ad una sola quota forfetaria?
Si conferma che in base alle CC.MM. n. 154/2000 e n. 52/2003 per i docenti di sostegno impegnati negli esami di stato per l'assistenza ad alunni diversamente abili è prevista una sola quota forfettaria riferita alla trasferta indipendentemente dal numero degli alunni assistiti.
4. Una docente nominata commissario per gli esami di stato, può, ad esami iniziati, chiedere ed ottenere l'astensione facoltativa?
L’astensione facoltativa ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 151/2001 (Testo Unico in materia di tutela e sostegno maternità e paternità) costituisce un preciso diritto del docente che si trovi in servizio a qualunque titolo. La risposta pertanto è positiva.
3. Usufruisco dei benefici della legge 104/92 per assistenza a mia madre con handicap grave. Posso essere esonerata dall'obbligo degli esami di stato?
Si ritiene che la risposta al quesito sia negativa.
La competenza della designazione dei componenti delle commissioni esaminatrici è infatti attribuita dalla norma ai consigli di classe. Il D.M. n. 7 del 26 gennaio 2006, relativo al numero dei componenti le commissioni per l’a.sc. 2005/06, precisa : “I commissari sono i docenti delle materie oggetto di esame della classe del candidato, designati dai competenti consigli di classe, in modo da assicurare la presenza dei docenti delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta e un'equilibrata presenza delle altre materie d'esame, tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere” (art. 1, comma 2).
La legge 104/92 riconosce ai sensi dell’art. 33 co. 3 ai lavoratori che provvedono alla cura ed assistenza delle persone in situazioni di gravità parenti o affini entro il 3^ grado, tre giorni di permesso mensile, con le modalità definite dalla norma e dal CCNL.
Non risulta pertanto che il docente vanti un diritto ad essere esonerato dalla nomina nella commissione d’esami.
2. Può un docente con orario part-time essere obbligato a far parte della commissione esaminatrice agli esami di stato?
Qualora il Consiglio di classe abbia provveduto ad indicare i docenti che comporranno la commissione d'esame e il docente part-time sia fra quelli indicati, il docente, anche se con rapporto di lavoro a tempo parziale (cfr. art. 7 del D.M. 9/2006), è tenuto a svolgere le funzioni di commissario d'esame. Il docente presterà servizio secondo l’orario previsto per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno in ossequio al principio del c.d. “Collegio perfetto” che prevede la presenza per tutto il periodo degli esami di stato dei Docenti nominati membri delle commissioni.
Allo stesso sarà corrisposto, per il periodo di effettiva partecipazione agli esami, dalla riunione preliminare al giorno della riunione plenaria conclusiva dei lavori, la retribuzione e gli altri eventuali compensi spettanti in misura intera.
1. La legge finanziaria sopprime le indennità di trasferta e di missione, vorrei sapere se ciò avrà dei riflessi sui compensi spettanti ai presidenti di commissione degli esami di stato.
Sia i compensi forfetari riferiti alla funzione sia quelli riferiti alla trasferta o rimborso spese ed agli esami preliminari specificamente previsti dall’art. 9 della legge 10/12/1997 n. 425 di riforma degli esami di Stato e dall’art. 9 comma 8 del D.P.R. 23/07/1998 n. 323 del regolamento relativo continueranno ad essere erogati. Essi infatti sono stati previsti da apposita legge (la 425/97 cit.) che la Finanziaria 2006 non ha soppresso. Essi pertanto continueranno ad essere corrisposti sia ai presidenti che ai commissari degli esami di stato poiché “onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione”. Sui compensi dovuti alle connessioni esaminatrici è tuttora in vigore la C.M. n. 52 del 11/06/2003, riconfermata annualmente.