Ferie/Festività
3. Docente di ruolo in una scuola media, non potrò usufruire delle ferie per l’anno scolastico 2005/2006 a causa della coincidenza tra il periodo di astensione obbligatoria (termine 30 settembre) per maternità e quello delle ferie. Le ferie in tal modo non godute devo considerarle perse? E’ prevista una indennità compensativa?
Le ferie del personale della scuola assunto con contratto a t.i. sono regolate dall'art. 13 del CCNL/2003. In particolare, ai commi 9 e 10 si stabilisce che “9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. [...] 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica”
Anche se il contratto non contempla espressamente il caso, il congedo per maternità non determina la perdita del diritto alle ferie, ma costituisce un legittimo motivo di rinvio delle stesse al termine del congedo. La docente in astensione obbligatoria ha quindi diritto alle ferie, che andranno godute nell'anno scolastico successivo, nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
La retribuzione delle ferie non godute è invece esclusa per il personale con contratto a tempo indeterminato. La convertibilità delle ferie non godute in una indennità sostitutiva, secondo la giurisprudenza, è possibile solo quando sia prevista da apposita norma e sempre che le ferie siano state richieste e non concesse per esigenze di servizio. In questa chiave va letto il comma 15 dell'art. 13 del CCNL/2003: “All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato".
2. La segreteria della mia scuola sostiene che i giorni delle festività soppresse si intendono già implicitamente recuperate dal personale docente nel periodo di interruzione delle attività didattiche, per esempio durante le festività natalizie e pasquali. E’ vero?
No, dagli accordi contrattuali non è previsto alcun recupero implicito o coatto dei giorni delle festività soppresse spettanti al personale docente.
La normativa contrattuale di cui all’art. 14 del CCNL/2003 (già art. 20 del CCNL 4.8.1995, e successive modifiche), infatti, non prevede il ricorso al provvedimento d’ufficio di concessione dei giorni di festività soppressa nei confronti del personale della scuola, e dei docenti in particolare, in quanto detto beneficio è regolato dalla legge 23.12.1977 n. 937.
Detto beneficio è strettamente connesso all’anno scolastico di riferimento e per la sua fruizione si ha la seguente casistica:
Richiesta da parte del docente di fruire le giornate di festività soppresse nei periodi intercorrenti tra il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo (art. 14 CCNL)
In caso di mancata possibilità di fruizione, detto beneficio, in analogia con le ferie, sarà ammesso al pagamento sostitutivo al termine dell’attività lavorativa (personale a tempo indeterminato e determinato, art. 15 comma 15 CCNL/2003)
Nel caso di mancata richiesta da parte del docente di fruizione in detto periodo, il beneficio si riterrà rinunciato senza alcuna proroga né pagamento.
1. Sono docente a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. Vorrei cortesemente sapere se è possibile che il dirigente scolastico possa procedere d'ufficio a mettermi in ferie. Da contatti avuti con colleghi in servizio nella mia stessa scuola ho saputo che l’anno scorso al termine delle lezioni tutti i docenti precari sono stati messi obbligatoriamente in ferie. A nulla sono valse le osservazioni che gli interessati non avessero fatto espressamente richiesta di ferie e che queste andavano invece pagate da parte del Tesoro.
Il riferimento è l'art. 19 del CCNL/2003 (Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato). Al comma 2 si legge che "le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
Pertanto, in assenza di domanda da parte dell'interessato, non è legittimo collocarlo d'ufficio in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni in base alla sola constatazione della mancanza di attività didattiche specificamente programmate. Il dirigente scolastico non può quindi gestire i giorni di ferie spettanti al personale docente a t.d. in maniera difforme dagli accordi contrattuali.