Formazione

 

2. Sono una docente obbligata dal proprio dirigente ad un corso di formazione, relativo al Dlgs 196/03,  al di fuori dell’orario di servizio (17.00-19.00) e ovviamente in forma non retribuita. E' legittimo tutto ciò? Ai sensi di quale riferimento normativo?

 

La formazione è un diritto (art. 62 CCNL/2003, già 13 CCNL/1999) e non un obbligo.

Infatti l'art. 27 del CCNL, nel disciplinare l'attività funzionale all'insegnamento, al comma 1 afferma che "essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, ecc", ma, al comma 3, elencando le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti non fa alcun cenno alla formazione e aggiornamento, cosi come nessuna traccia di tale attività compare nel comma 2, relativo ai cosiddetti "adempimenti individuali".

Ne consegue che la mancata partecipazione ad un corso di formazione deliberato dal collegio docenti non può essere considerata infrazione agli obblighi contrattuali e, pertanto, perseguita disciplinarmente. Per il potere vincolante che la delibera assume verso tutti i docenti è opportuno comunque che si proceda a far verbalizzare il proprio dissenso in sede di formazione della delibera stessa (art. 24 DPR 3/57).

 

1. Sono un docente RLS (Responsabile Lavoratori per la Sicurezza). L'attuale dirigente ha provveduto ad organizzarmi il corso di formazione per RLS. Secondo normativa il corso di 32 ore andrebbe organizzato in orario lavorativo. Nel mio caso, invece, è stato organizzato in orario pomeridiano e serale sempre per un totale di 32 ore. La Dirigente mi vuole liquidare solo l'indennità di missione e il rimborso spese per un totale di circa 90 euro. La mia tesi, invece, è quella che dovrebbero liquidarmi applicando le tabelle del contratto inerenti alle ore eccedenti. Ha ragione la Dirigente o il sottoscritto?

 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare ed adeguata che deve avvenire durante l'orario di lavoro (D. L.vo 626/94 con le modifiche del D. L.vo 242/96 in particolare artt. 18-19-22).
L’art. 71 del CCNL/2003 prevede, alla lettera g), che "per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19 del D.Lgs. 626/94 i rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante; per l'espletamento e gli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell'articolo 19 del D.Lgs. 626/94 il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro”.
Pertanto, qualora non sia possibile un’articolazione flessibile dell’orario di insegnamento, le ore di formazione in orario extra scolastico, dovrebbero essere retribuite come "tempo di lavoro", con relativo compenso previsto per le attività aggiuntive a carico del fondo d'istituto. In alternativa il docente RLS può, a richiesta, usufruire di appositi permessi retribuiti, così come previsto dal citato articolo del CCNL.

 

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