Handicap

 

4. In occasione di un viaggio di istruzione di una classe V di un istituto professionale in cui è inserita un’alunna con disabilità motoria, la scuola è tenuta o meno a provvedere al noleggio di un mezzo idoneo come, ad esempio, un bus opportunamente attrezzato?

  

La risposta è positiva.

La C M n. 291/92, a proposito dei viaggi di istruzione di classi che includono alunni con handicap, stabilisce che debbono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire a tali alunni il diritto di partecipazione alle attività.

Il DPR n. 249/98, il Regolamento sui diritti delle studentesse e degli studenti stabilisce che gli alunni con handicap hanno gli stessi diritti dei compagni non handicappati.

 

3. Un alunno con handicap iscritto alla classe prima della scuola media segue una programmazione differenziata. Come vanno conteggiate le sue assenze ai fini della ammissione agli scrutini di fine d’anno? Mi servirebbe stabilire alcuni punti fermi al riguardo.

 

L'art. 11 comma 1 del Dec.Leg. 59/2004 fissa in tre quarti dell'orario annuale personalizzato la frequenza minima ai fini della validità dell'anno. Anche l'alunno portatore di handicap è tenuto pertanto alla frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (ovvero calcolato sull'orario annuale obbligatorio e su quello facoltativo opzionale).  Va da sé che qualora il Consiglio di classe, in ragione del PEP per lui elaborato, abbia disposto un orario inferiore a quello d'obbligo, i tre quarti dell'orario annuale dovranno essere calcolati sul particolare monte ore per lui adottato.

Si tenga inoltre presente che il citato decreto consente che “Per casi eccezionali le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite”. Il Collegio potrà disporre, anche per gli alunni portatori di handicap, la motivata deroga.

 

2. Un docente che usufruisce della legge 104 per un genitore ed eventualmente un figlio, può aver diritto a 3 + 3 giorni di permesso  mensili (considerando che l'assistenza è ad personam e può rendersi necessaria in tempi diversi)? 

 

Il Consiglio di Stato con parere n. 785 del 14 giugno 1995 ha precisato che "l'art. 33, co. 3, prevede che per l'assistenza ad una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, debba al lavoratore essere riconosciuto il permesso mensile di tre giorni". "La commisurazione del beneficio da parte del legislatore all'esigenza di assistenza di una persona in tali condizioni comporta che quando le persone da assistere siano più di una, debbano essere riconosciuti, pure allo stesso lavoratore, una pluralità di permessi". -"Il cumulo dei benefici non potrà essere riconosciuto quando altre persone possano fornire l'assistenza o quando lo stesso lavoratore possa, per la natura dell'handicap, sopperire congiuntamente alle necessità assistenziali nel corso dello stesso periodo".

A seguito di detto parere, di comune accordo con il Dipartimento della Funzione Pubblica (circolare n. 20/95, destinata ai pubblici dipendenti ),il Ministero del Lavoro con circolare 59/96,  l’INPS con circolare 211/96 e l’INPDAP con circolare 34/2000 hanno ammesso la cumulabilità dei permessi.

Il cumulo dei benefici oltre ai genitori di figli disabili può essere richiesto anche dai parenti o dagli affini entro il terzo grado del soggetto diversamente abile.

Rimangono ovviamente fermi i requisiti, oggettivi e soggettivi, le modalità di fruizione, il limite massimo previsto dalla norma dei tre giorni mensili per ogni familiare disabile assistito. Si segnala che il CCNL/2003 all’art. 15, comma 6, stabilisce che essi devono essere possibilmente fruiti dagli interessati in giornate non ricorrenti.

 

1. Ragazzo con handicap, iscritto al primo anno di scuola superiore, si è scoperto non avere il diploma di scuola media, perché licenziato con un semplice  attestato di frequenza e senza aver sostenuto l'esame finale. E' stato immediatamente ritirato dalla scuola in attesa che la situazione possa meglio definirsi.  E' legittima la sua mancata ammissione all'esame? E' possibile eventualmente indire una sessione straordinaria affinché possa ottenere il diploma e far sì che non perda l'anno, ovvero che ritorni a frequentare il primo anno di scuola secondaria superiore? Quale strada percorrere?

 

Immotivato ed illegittimo appare il ritiro dell'alunno perchè privo del diploma. Il rilascio, in sua vece, dell'attestato di frequenza, che deve contenere anche i crediti formativi maturati, non esclude l'iscrizione alle scuole superiori, in forza dell'art 11 comma 12 dell'O M n. 90/01.:

" ..........[omissis] Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l’alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati".

Ciò in applicazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 215/87 che ha stabilito il principio secondo cui tali alunni hanno diritto alla frequenza della scuola superiore ed "un'artificiosa interruzione di tale frequenza potrebbe essere causa di blocco psicologico se non addirittura di
regressione".

Ciò non toglie che in presenza di progressi accertati, anche se non riconducibili ai livelli considerati normali per il diploma di scuola media, nel caso di handicap intellettivo di tipo grave, il diploma possa ugualmente essere conseguito, poichè, come ha stabilito la Corte costituzionale con la detta sentenza, capacità e merito per gli alunni con disabilità intellettiva non vanno considerati secondo parametri oggettivi, ma vanno rapportati alle loro peculiari capacità (famoso è il caso di Sara, una ragazza autistica che ha vinto un ricorso contro il mancato conseguimento del diploma). Rilevante nella decisione della scuola è anche il fatto che il diploma di scuola media consente ai disabili la partecipazione a pubblici concorsi, secondo la L.n. 68/99 sul collocamento lavorativo obbligatorio mirato su progetto, che è stata voluta proprio per i soggetti più difficili, a parte la vecchia L.n. 482/68 sul collocamento obbligatorio, per i meno gravi, basato su semplici graduatorie regolate dalle percentuali di invalidità. Al riguardo esiste una nota del Miur (prot. n. 9384/2004) che invita gli USR a promuovere iniziative nei confronti dei CdC e delle Commissioni di esame perchè vengano fatte emergere potenzialità attuali anche se non ancora emerse per il conseguimento del diploma di licenza media.

 

 

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