Infortuni
3. Supplente a tempo determinato scuola elementare, sono stata tamponata da un'auto mentre andavo al lavoro (ore 8.15), riportando trauma guaribile dieci giorni, sono assicurata dalla scuola?
L'insegnante per essere assicurato e tutelato deve, in via non occasionale, far uso di macchine elettriche, elettroniche o computers, ovvero frequentare laboratori in cui sono presenti le suddette macchine, ovvero ancora svolgere esperienze "tecnico scientifiche", esercitazioni pratiche, o infine educazione fisica e motoria ed attività di sostegno. Solo i docenti adibiti nei campi di attività di cui sopra sono integralmente coperti dall'assicurazione INAIL, anche per gli infortuni in itinere, regolamentati dal D.lvo n. 38 del 23 febbraio 2000. Si consulti la circolare INAIL 23 APRILE 2003 N. 28.
2. Sono una supplente con nomina fino al 30/6, assente per infortunio da due mesi e non ho fatto domanda di causa di servizio. Superato il primo mese di malattia verrò pagata con la riduzione del 50%? Per usufruire del pagamento al 100% ho l'obbligo di di fare domanda di causa di servizio? La mia assenza rientra nel computo dei giorni di malattia? Nella mia scuola la faccenda non è proprio chiara.
- Il supplente annuale, assente per infortunio, ha diritto al medesimo trattamento spettante al personale a tempo indeterminato "nei limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in costanza delle patologie di cui sopra", tanto per effetto dell'art. 20, comma 3, del CCNL/2003.
- Inoltre, il citato articolo 20, comma 1, sempre del CCNL/2003 dispone che:
- - "in caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro non si computa, ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto, il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica"
- - "in tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all’art. 17, comma 8, lett. a)".
- Con riferimento al quesito:
- - l’assenza per infortunio (a sé stante dalla malattia) deve essere retribuita per intero (quindi senza riduzioni)
- - in caso di assenza per infortunio non deve computarsi ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario al docente per giungere a completa guarigione clinica.
- - la domanda di causa di servizio non è condizione per usufruire della retribuzione intera
- - la domanda di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio deve essere presentata dall’interessato, secondo la disciplina prevista dal D.P.R. 461/2001, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione o dell’aggravamento.
1. Una collega, destinataria di un contratto a T.D. con termine il 30/6/2006, ha avuto un incidente automobilistico nel tragitto residenza - sede di servizio mentre si recava a scuola. L'incidente ha determinato un periodo di malattia che la collega ha giustificato con apposito certificato. Si chiede se il detto incidente può invece essere considerato infortunio. Ma più in generale, quale sorte spetta al suo contratto nelle more dell’effettiva presa di servizio?
- Per gli infortuni in itinere occorre che si instauri il rapporto di lavoro: nel caso specifico l'evento dannoso è avvenuto prima della presa di servizio. Non è configurabile un infortunio in occasione di lavoro.
- Se la docente ha presentato idonea giustificazione della mancata presa di servizio nel giorno previsto (verbale della Polizia Municipale, diagnosi e prognosi), non avrà diritto al trattamento economico in quanto non ha mai assunto regolare servizio, mentre conserverà gli effetti giuridici del contratto per legittimo impedimento all’assunzione di servizio.