Legge 104/92

 

9. Lavoro a Roma. Mio padre, che vive a Catania, è stato riconosciuto in situazione di handicap grave. Posso usufruire dei permessi mensili in base alla legge 104? Sono figlia unica e mia madre, convivente, non è in grado di assisterlo.

 

La continuità dell'assistenza da fornire al disabile deve essere effettiva.  Con  circolare 17 luglio 2000, n. 133 (punto 2.3.1) l'INPS ha precisato che la continuità consiste nell’effettiva assistenza del soggetto handicappato, per le sue necessità quotidiane, da parte del lavoratore, per il quale vengono richiesti i giorni di permesso. 

Secondo l’INPS, la continuità di assistenza non è individuabile nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale.

Su quest’ultimo aspetto la circolare 11 luglio 2003, n. 128 (punto 8) ha precisato che la “lontananza” da considerare, non va intesa solo in senso spaziale ma anche temporale. Pertanto se in tempi individuabili in circa un’ora è possibile coprire la distanza tra le due abitazioni del soggetto prestatore di assistenza e l’handicappato, è possibile riconoscere che sussiste un’assistenza quotidiana continuativa. Viene tuttavia richiesta una rigorosa prova da parte dell’interessato, sia dei rientri giornalieri sia dell’effettiva assistenza che è possibile fornire in tale situazione di lontananza. Possono essere riconosciuti i permessi giornalieri nelle giornate in cui dimostra di aver accompagnato l’handicappato all’effettuazione di visite mediche, accertamenti o simili, se l’effettuazione, cioè, non è altrimenti assicurabile.

 

8. Sono un' insegnante di scuola secondaria (18 ore d'insegnamento settimanale + attività funzionali all'insegnamento) che si avvale della legge n. 104 per assistere il figlio portatore di handicap grave. La mia scuola offre la possibilità di chiedere permessi orari per assistere familiare con handicap in alternativa ai 3 giorni mensili; tuttavia le ore di permesso concesse sono solo 11 e si riducono ulteriormente in caso di mesi che includono feste prolungate come Natale e Pasqua. In sostanza il mio quesito è questo: i 3 giorni mensili di permesso a quante ore di permesso orario corrisponderebbero? Può il Consiglio d'Istituto decidere di ridurre il numero di queste ore in presenza di festività?

 

Il personale, sia docente, sia ATA, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado ha diritto solo a tre giorni di permesso mensile, e non può usufruire in alternativa di permessi orari, come invece può fare la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità (art. 33, commi 3 e 6, legge 104/92).

Con circolare 80/1995 l'Inps ha chiarito in linea generale la spettanza solo in capo a quest’ultima della scelta tra la fruizione del permesso orario giornaliero e di quello relativo all'intera giornata nel limite massimo mensile. In ordine alla durata del permesso orario giornaliero, è previsto un permesso di due ora in caso di durata della prestazione lavorativa giornaliera per almeno sei ore, di un’ora in caso di durata minore. In sostanza il docente disabile che intenda fruire dei permessi giornalieri ha diritto alla riduzione dell'orario di servizio settimanale a 13 ore di lezione, per la fruizione di un'ora di permesso al giorno per i cinque giorni di servizio.

Con riferimento al caso di specie, la Circolare INPDAP 34/2000, al punto 5.1, per i soli dipendenti pubblici, e quindi anche per la scuola, ha tuttavia ammesso la possibilità del frazionamento in ore dei 3 giorni di permesso, fino ad un massimo di 18 ore mensili. Tenendo presente un orario settimanale articolato su 5 giorni l'Amministrazione ha effettuato, presumibilmente, la seguente proporzione: 18 h/5gg.x 3gg = 10,8 h, arrotondate a 11 h.
Rientra nella valutazione individuale acconsentire o meno al frazionamento così disposto.
 

7. Mi spettano i tre giorni di permesso pensile per assistere mia moglie che beneficia della 104 ed è a sua volta docente?

 

Ai sensi della circolare INPS n. 128/2003 un handicappato lavoratore che fruisce dei permessi di cui alla legge 104/92 può essere assistito da altro soggetto lavoratore, a cui conseguentemente spettano i giorni di permesso di cui alla medesima legge.

I giorni di permesso  dei due soggetti interessati devono essere fruiti nelle stesse giornate, considerato che l’assenza dal lavoro è giustificata dal fatto  che deve assistere l’handicappato, assistenza che non necessita nei giorni  in cui quest’ultimo lavora.

Nel caso  in cui il portatore di handicap fruisca dei permessi ad ore, all’altra persona che presta assistenza spettano 6 mezze giornate anziché 3 giornate intere, sempreché l’orario di lavoro di chi presta assistenza  comprenda le ore di permesso fruite dall’altro, altrimenti non spetteranno, a chi presta assistenza, neppure le mezze giornate.

 

6. Sono una docente precaria e da qualche anno devo rinunciare a supplenze perché non posso essere occupata tanto lontano da casa e per l'orario completo, dovendo assistere mio figlio di cinque anni affetto da handicap grave. La legge 104 prevede, all'art. 33, comma 5 la possibilità di ..."scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio...". Al momento delle convocazioni, due anni fa mi è stato detto che, se fossi stata fra i nominabili avrei potuto avere la precedenza nella scelta, mentre l'anno scorso mi è stato detto che non si può applicare questa legge per i precari. Come stanno veramente le cose?

 

In sede di nomina sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato il diritto alla precedenza nella scelta della sede di servizio spetta esclusivamente agli aspiranti portatori di handicap ai sensi dell’art. 21 della legge n. 104/92. Tale precedenza non spetta invece alle persone destinatarie esclusivamente delle disposizioni dell’art. 33 della citata legge 104/92. La predetta legge, infatti, prevede agevolazioni nei confronti del genitore o del familiare lavoratore del soggetto in situazione di handicap, che sia già in servizio con rapporto di lavoro pubblico e privato, giusta nota MIUR prot. n. 279 del 28 luglio 2004, avente per oggetto "Nomine a tempo indeterminato e/o a tempo determinato del personale docente, educativo e ATA. Applicazione legge 104/92".

 

5. Un docente usufruisce dei tre giorni di permesso mensile già da qualche anno. Essendo a settembre scaduta la certificazione dell’ASL, dal Dirigente scolastico ne è stato richiesto il rinnovo. Nonostante non abbia ottenuto ancora oggi quanto richiesto, il dirigente continua a concedere i permessi dovuti. Può continuare così o deve sospendere i permessi?

 

Se l’accertamento dell’handicap e della situazione di gravità è accompagnato, nel certificato della  ASL, da formule che prevedono la rivedibilità dopo un certo lasso temporale, il consequenziale riconoscimento del beneficio da parte dell’Amministrazione ha efficacia nell’ambito di tale lasso temporale e, in vista del termine dello stesso, il  dipendente, per poter continuare ad usufruire del beneficio,  dovrà produrre un nuovo certificato della ASL attestante il perdurare dell’handicap e della situazione di gravità. In mancanza di detta certificazione  si consiglia pertanto di sospendere l’erogazione dei benefici, onde evitare eventuali addebiti erariali.

 

4. Sono una docente di Scuola Media. Ho presentato domanda all'Asl competente per il mio territorio per avere riconosciuta per mio padre ottantatreenne la situazione di handicap grave. Dopo tre mesi l'Asl mi ha risposto che i tempi per l'effettuazione della visita di accertamento erano lunghi e che mi potevo avvalere, per la dichiarazione di handicap grave, della una certificazione di uno specialista competente per la patologia di mio padre e appartenente alla stessa Asl. Ho espletato questa formalità ed ho presentato domanda al mio Preside per aver riconosciute le agevolazioni dell'art. 33 della legge 104. Il Preside mi ha risposto che secondo lui non esiste una normativa in merito alla mia richiesta e che devo aspettare il decreto ufficiale dell'Asl. E' vero ? Che devo fare? Sono disperata perchè mio padre ha bisogno di assistenza continuativa da parte mia, unica figlia.

 

Il rifiuto del dirigente appare infondato.

L'accertamento della situazione di handicap è effettuato dall'apposita commissione medica costituita presso l'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza del disabile, integrata da un operatore sociale e da un esperto, in servizio presso la struttura sanitaria. Tuttavia, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27/8/93 n. 324, convertito in L. 27/10/93 n. 423, qualora la commissione medica non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l'accertamento può essere effettuato dal medico, in servizio presso la A.S.L. che assiste il disabile, specialista nella patologia dalla quale è affetta la persona handicappata.

L'accertamento produce effetti, ai soli fini della concessione dei benefici previsti dall'art. 33, sino all'emissione del verbale da parte della commissione medica.

Ovviamente, per ottenere i benefici previsti, è indispensabile che il verbale di visita attesti esplicitamente la sussistenza di handicap gravi ai sensi dell'art. 3, 3° comma, della L. 104/92.

 

3. Usufruisco della legge 104 (art. 3 comma 1 e 3 Art 21 / Art 33 - art. 8 legge 449/97), in quanto familiare (mamma convivente) di persona con 100% di invalidità dal 31/05/05. Gradirei sapere se oltre ai tre giorni mensili di cui posso usufruire per assistenza a mia madre, posso avere altri benefici come periodi di assenza dal lavoro (qualcuno mi ha detto fino a due anni consecutivi retribuiti) e come devo fare per poter accedere a questo diritto.

 

Tale previsione è possibile in caso di rapporto genitoriale discendente (genitore verso figli e non viceversa). Nel suo caso potrebbe avvalersi del congedo non retribuito di due anni ai sensi dell’art.  4 della legge 53/2000 come disposto dal DM 278/2000.

 

2. Chi usufruisce della legge 104 può usufruire dei permessi brevi senza l'obbligo di restituire le ore ai colleghi? 

 

L’art. 19, comma 1, lett. c) della legge 53/2000, nel modificare l’originario disposto di cui all’art. 33 - comma 6, della legge 104/92 ha espressamente fissato che “la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 (due ore di permesso giornaliero) e 3 (tre giorni di permesso mensile)“.

Stante, quindi, la precisazione apportata in sede legislativa, il disabile lavoratore ha attualmente diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito o, a scelta, di 2 ore di riduzione giornaliera dell’orario di lavoro. Si precisa che il riposo orario è pari a 2 ore nel caso di dipendenti con un orario di servizio di almeno 6 ore giornaliere e viene ridotto a 1 ora negli altri casi.

L’opzione per l’una o l’altra soluzione può avvenire di mese in mese, sulla scorta delle diverse e sopravvenute esigenze personali dell’interessato, e in via del tutto eccezionale per improvvise e non prevedibili sopravvenute necessità in modo diverso da quello programmato e comunicato alla Scuola.

In mancanza di specifiche norme contrattuali e istruzioni al riguardo da parte del MIUR, le direttive date dall’INPS con circolare 133/2000 devono ritenersi applicabili anche per il settore pubblico.

 

1. E’ possibile usufruire di 6 giorni al mese della L 104 per entrambi i due genitori? In caso di risposta positiva quale documentazione occorre produrre?

 

Sì in base alla circolare INPS n. 211 del 3 ottobre 1996 che ha recepito il parere del Consiglio di Stato n. 785 del 14.6.95. I permessi non vanno documentati, basta depositare agli atti della scuola la copia della certificazione rilasciata dalla Commissione medica che ha accertato l'invalidità e la situazione di handicap; poi ogni volta che necessita il permesso si presenta la sola domanda nella quale viene richiamata la documentazione presente nel fascicolo personale.

 

 

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