Orario lezioni/servizio

 

6. Sono docente in una scuola primaria. La dirigente il 10 aprile ha emanato una circolare in cui  comunicava a noi docenti, che le  2 ore  della programmazione da dover prestare in quel giorno, erano soppresse. Tali ore però, precisava, saranno recuperate in un qualsiasi altro momento di necessità, con sostituzione dei colleghi assenti, in classe. E’ corretta tale disposizione della dirigente?

 

L’Art. 26 del CCNL (Attività di insegnamento) al punto 5 stabilisce che "l'attività di insegnamento si svolge in.... 22 ore settimanali nella scuola elementare... distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite ... vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica ... in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni."

E' nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento che possono essere operati eventuali recuperi. "Nell'ambito delle 22 ore di insegnamento" dice espressamente il detto art., che, anzi, continua: "la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l’attività frontale di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti ..."

Data la detta norma contrattuale non si ritiene legittimo far recuperare con supplenze in sostituzione di docenti assenti le ore di programmazione non svolte, dal momento che per contratto le ore settimanali di insegnamento per un docente di scuola primaria risultano essere 22.

Diverso è l'eventuale impegno al recupero delle ore di programmazione non prestate in altrettante attività funzionali. La questione dovrebbe essere inserita negli argomenti oggetto di contrattazione di istituto, sentito il collegio dei docenti, nell’ambito della flessibilità degli obblighi di lavoro non coincidenti con l’orario di insegnamento.

 

5. Sono consentite le messe pasquali a scuola? Il Dirigente scolastico ha diramato una circolare con la quale comunica che ci sarà il precetto pasquale ed i docenti dovranno accompagnare gli alunni in chiesa per poi riaccompagnarli a scuola. Alle mie osservazioni contrarie il dirigente ha risposto che l’attività è legittima, al pari di tante altre extrascolastiche che si deliberano a scuola. Sono quindi obbligata durante il normale orario di servizio  a sentirmi la messa e a prestare apposita vigilanza?  

 

La risposta è negativa. Messe, preghiere, visite pastorali e benedizioni, ancorché vogliano considerarsi ricomprese nelle iniziative complementari e nelle attività integrative delle istituzioni scolastiche di cui al DPR 567/96, possono essere consentite come attività extrascolastica in orario non curriculare, previa delibera del Consiglio di circolo o istituto, e fatta salva la libertà di parteciparvi o meno da parte di docenti e studenti. Lo prevedeva già  una Circolare del Ministro della PI prot. n. 13377/544/ Ms del 13 febbraio 1992, avente ad oggetto: "Partecipazione degli alunni ad attività di carattere religioso".

In tempi recenti si segnalano le “Note e indicazioni sullo svolgimento di atti di culto” emanate dall’ Arcidiocesi di Bologna, che, previa analisi della normativa e dei pronunciamenti di organi giurisdizionali al riguardo, fornisce una serie di importanti indicazioni operative a seconda che gli atti di culto o le pratiche religiose (S. Messa in particolari circostanze, benedizioni pasquali, ecc.) rivolte agli studenti si svolgano nella scuola o fuori dalla scuola, in orario scolastico curricolare o fuori da tale orario.

 

4. Presto servizio in un Istituto Comprensivo nella qualità di docente inidoneo utilizzato in altri compiti, nella fattispecie come "supporto didattico multimediale"; ruolo  che lo scorso anno mi ha visto affiancato ai colleghi nell'insegnamento dell'informatica agli alunni della scuola primaria. Premesso che non ho un luogo "fisico" da gestire, tipo un laboratorio, una mediateca o quant'altro, e che dallo scorso settembre (per decisione del D.S.) sono privo di qualunque compito e quindi non faccio assolutamente nulla (passo le ore a leggere il giornale, non avendo neppure un computer) mi chiedo: durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (ad es. le festività pasquali) mi tocca restare a scuola a non far nulla?

La mia domanda nasce da un dato: i docenti "idonei" durante le vacanze o quando non ci sono attività programmate non hanno l'obbligo della presenza a scuola. Per analogia non deve valere la stessa norma anche per docenti come me? 

 

Un docente dichiarato inidoneo ed utilizzato in altri compiti  conserva dal punto di vista giuridico e dal punto di vista economico tutti i requisiti e la tipologia di trattamento economico previsto per il personale docente; per quanto riguarda, invece, tutti i risvolti giuridici e di servizio lo stesso si colloca nel quadro delle disposizioni previste per il personale "ATA", ed in quanto tale è tenuto all'orario di lavoro di 36 ore settimanali (ex art. 7 CCDN/97).  Pur mantenendo la sua qualifica di docente è tuttavia legato a alle esigenze di servizio che sono di ordine amministrativo, con gli stessi diritti e doveri. Dovrà pertanto rimanere a scuola rispettando il suo orario di servizio.

 

3. Ho appena accettato un incarico fino al termine delle lezioni. Poiché ho un figlio di due anni posso chiedere un orario di servizio che non mi tenga impegnata nelle prime ore di lezione, facendo appello alla legge sulla maternità?

 

Il D.lgs n.151/2001 relativo alle norme che tutelano la maternità e la paternità non risulta aver espresso disposizioni riguardo al caso descritto nel quesito. Per il figlio, dopo un anno di vita e fino agli otto anni, possono essere concessi solo congedi parentali.

Si ritiene pertanto che l’accoglimento della richiesta della docente possa essere affidata alla discrezionalità del dirigente scolastico, nell’ambito dei criteri espressi dal collegio dei docenti.

 

2. Docente scuola superiore, al rientro dopo un congedo per salute certificato, il Dirigente invita per iscritto me ed altri colleghi  a recuperare le tre ore di ricevimento pomeridiano-famiglie effettuato proprio durante l'assenza, facendo riferimento ad una generico invito a dare la disponibilità fatto a voce in occasione dell'ultimo Collegio Docenti: Cosa ne pensate? E'lecito? Se no, cosa fare?

 

I giorni di assenza legittimamente consentiti e autorizzati sono considerati servizio utile a tutti gli effetti e non comportano, di conseguenza, l’obbligo di recupero dell’orario giornaliero di servizio previsto per detti giorni. Di fronte ad un ordine scritto che inviti al recupero, va proposto atto di rimostranza ai sensi ai sensi dell'art. 17 del DPR 3/57 oppure dell’art. 89 comma 3 lett. l) del CCNL 2003. Se l’ordine viene reiterato, occorrerà eseguirlo, con riserva di un eventuale azione giudiziaria.

 

1. La mia scuola effettua la riduzione oraria di 50 minuti. Il dirigente sostiene che anche la retribuzione per le ore eccedenti prestate in sostituzione dei docenti assenti debba essere rapportata ai 50 minuti deliberate dagli OO.CC. E’ sostenibile tale tesi?

 

La riduzione dell’ora di lezione può essere causata da due esigenze: una di tipo strutturale di forza maggiore senza l’obbligo del recupero dei dieci minuti non prestati; l’altra non collegata ad esigenze di forza maggiore con obbligo da parte del docente del recupero in attività collaterali (comma 8 art. 26 CCNL 24/7/2004).  Sia nel primo e sia nel secondo caso, l’organo competente alla gestione di detta riduzione è il Consiglio d’Istituto su proposta del Collegio dei Docenti.
Sul tipo di delibera adottata, in seguito, il Dirigente Scolastico regola nella contrattazione d’Istituto concordata con la RSU, le modalità di fruizione e di eventuale recupero delle ore settimanali non prestate. Si ritiene pertanto che ore eccedenti prestate vadano retribuite per  1/18 previo le eventuali modalità di recupero delle dette ore, così come concordate sulla base della contrattazione di istituto.

 

 

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