Organi collegiali
2. Scuola superiore, classe prima. E' lecito vendere, per pochi euro, agli alunni una dispensa fatta stampare dall'insegnante stesso al posto del classico e costoso libro venduto in libreria? E' possibile, quindi, non far adottare nessun libro di testo?
La risposta è affermativa. In regime di autonomia l'adozione dei libri di testo non può più essere considerata obbligatoria, ma semplicemente funzionale alla progettualità culturale e didattica della scuola.
L'art. 4, comma 5 del D.P.R. 275/1999 prevede infatti che la scelta, l'adozione, l'utilizzazione degli strumenti didattici e dei libri di testo, attuata con criteri di trasparenza e tempestività, deve essere coerente con il POF.
L'Allegato A-p.7 del Regolamento sui libri di testo approvato con D.M. 547 del 7/12/1999 stabilisce che, in rapporto a specifiche esigenze di alcune discipline, in qualunque grado di scuola il libro può essere sostituito dall'adozione di idonei strumenti alternativi.
In ogni caso anche la procedura di adozione di strumenti didattici alternativi deve essere però trasparente, tempestiva e affidata alle specifiche competenze decisionali dei diversi Organi Collegiali (art. 151 D.L.vo 297/1994).
1. Desidererei una risposta per risolvere il problema del triplice ruolo di un docente-genitore-presidente. Premessa: un docente dell'istituto avendo un figlio che frequenta lo stesso istituto si è fatto eleggere rappresentante dei genitori e quindi membro del Consiglio di Istituto; successivamente si è fatto eleggere presidente dello stesso consiglio di istituto. Interrogativo: può questo docente svolgere la carica di presidente del Consiglio di istituto essendo anche docente della stessa scuola? non vi sono conflitti di interesse quando deve rappresentare le lagnanze dei genitori avverso i docenti o l'Istituzione ?
La risposta è negativa. Anche se appaiono condivisibili i dubbi circa l’inopportunità politica o relazionale, non esiste tuttavia un’incompatibilità “giuridica” fra le due funzioni, in quanto quella di presidente è svolta nella qualità di genitore e di eletto.
L’elezione del presidente del consiglio di istituto è regolata dall’art. 9, comma 6 del D.Lgs. 16/04/1994, n. 297, che recita: “Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente”.
Qualunque dei genitori eletti in seno al consiglio di istituto ha diritto di elettorato attivo e passivo alla carica di presidente. Essa non è quindi incompatibile ex iure con il ruolo di docente.