Part-time
7. Sono un' insegnante di lettere part-time nella scuola superiore. Insegno in una sola classe per otto ore distribuite in tre giorni. Partecipo a collegi, consigli di classe, riunioni per materia e altro in tutti i giorni della settimana anche diversi dai tre di lezione. Chiedo se il mio si debba considerare part-time verticale, orizzontale o "misto". Chiedo anche quanti giorni mi spettano per permessi per motivi di famiglia e di ferie durante l'anno scolastico.
Stando alla normativa vigente (cfr OM 446/97), il suo è un part-time di tipo verticale, in quanto la prestazione è svolta a tempo pieno ma per periodi predeterminati nella settimana, nel mese e nell'anno (nel suo caso per tre giorni settimanali). Avrà diritto pertanto ad un numero di giorni di ferie (art. 13, comma 9 e art. 15, comma 2) proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno (art. 36 CCNL).
Motivo di grande confusione è quello relativo agli obblighi delle attività funzionali all’insegnamento. Per queste ultime il comma 7 dell'art. 7 della detta OM 446/97 prevede infatti che "Le ore relative alle attività funzionali all'insegnamento sono determinate, di norma, in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito per il rapporto a tempo parziale. Restano, comunque, fermi gli obblighi di lavoro di cui agli art. 40 e 42, 2° e 3° comma, del C.C.N.L. Per quanto attiene alle attività di cui all'art. 42, comma 3 lettera b), il tetto delle quaranta ore annue andrà determinato in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito" (gli articoli indicati fanno riferimento al Ccnl 1995 allora in vigore, ora vedi l'art. 27 Ccnl 2003).
La formula della norma è ambigua. Secondo l’interpretazione corrente i docenti a tempo parziale sono tenuti a svolgere per intero le 40 ore di Collegio docenti, programmazione e verifica d’inizio e fine anno, incontri informativi con le famiglie (art. 27 comma 3, lettera A del CCNL 2202-2005) mentre ridotte in proporzione sono solo quelle (fino ad un massimo di 40) di Consiglio d’Interclasse e Intersezione (art. 27 comma 3, lettera B).
In base a questa interpretazione, non condivisibile in quanto contraddice il buon senso e le norme europee che tutelano il part-time, gli insegnanti con contratto di lavoro a tempo parziale dovrebbero lavorare gratis per un certo numero di ore. In altri termini il part-time verticale in tal modo si connota di profili di indubbia orizzontalità, visto che questi impegni "funzionali" finiscono il più delle volte per non rientrare negli stessi giorni in cui si è impegnati per le lezioni, vanificando la ragione stessa del particolare rapporto di lavoro.
Allo stato attuale ritengo che spetti alla RSU, nella Contrattazione integrativa d’istituto col DS, cercare di intervenire per determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro part-time. Gli strumenti normativi ci sono.
Già la CM 45/2000 ha sottolineato la necessità che, in tutte le situazioni di impiego del personale part-time, laddove sia possibile scegliere tra più soluzioni, sia adottata quella che, compatibilmente con le esigenze del servizio, risulti la meno gravosa per il dipendente, al fine di garantire che il diritto alla fruizione del part-time possa essere esercitato in modo pieno e non venga nei fatti reso difficoltoso.
Non solo. Il D.Lvo 25.2.2000 n. 61 integrato dal D.Lvo 26.2.2001 n. 100, stabilisce le modalità di attribuzione del contratto a tempo parziale per tutti i dipendenti della P.A.. In particolare l’art. 3 prevede alcune clausole elastiche sulla disciplina del lavoro part-time in presenza di lavoro supplementare; sulla base del contratto collettivo di lavoro, il datore di lavoro deve stipulare, in allegato al contratto, anche un patto, rientrante nei criteri fissati nella contrattazione di istituto, con cui si stabiliscono le modalità dello svolgimento dell’attività a tempo ridotto, comprese, quindi, le attività subordinate.
Premesso che la partecipazione alle attività collegiali è uno dei doveri connessi allo svolgimento dell’attività di insegnamento, sarà allora compito del dirigente scolastico, sulla base dei contenuti della contrattazione di istituto, del contratto con il docente e del relativo “patto”, concordare nei tempi e nei limiti stabiliti dai predetti Decreti la partecipazione alle attività non di insegnamento connesse. Ma la questione necessita di essere affrontata e chiarita compiutamente in sede di nuova piattaforma contrattuale.
6. Mia nuora laureata in lettere moderne, lavora part-time nell'ufficio contabilità di un super mercato, dalle ore 9 alle ore 13,30. Naturalmente ciò le comporta di dover rinunciare a svolgere le eventuali supplenze che le capitano. Poiché potrebbe cambiare orario e andare di pomeriggio, ci chiedevamo se può, in tal caso, accettare le supplenze scolastiche.
Ai sensi del disposto di cui all’articolo 508, comma 10 del D.L.vo n. 297/94 (Testo Unico), il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale o professionale, né può accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.
A questo principio di carattere generale fanno eccezione alcuni regimi speciali (ad esempio la possibilità per i docenti di esercitare la libera professione) ed il personale nei cui confronti sia stata disposta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno (con il limite che non si tratti di un rapporto di lavoro subordinato con altra amministrazione pubblica, non arrechi pregiudizio alle esigenze di servizio e non confligga con le attività della stessa amministrazione/istituto scolastico).
Il quesito investe allora la possibilità da parte di un docente con contratto a T.D. di fruire di part-time. Le disposizioni normative in merito, in particolare l’O.M. n. 446/1997, emanata in applicazione delle norme del CCNL/1995 e delle innovazioni introdotte con le leggi n. 662/1996 e n. 140/1997 ed integrata con l'O.M. n. 55/1998, disposizioni richiamate espressamente dall’art. 36 del CCNL/2003, sembrano concernere esclusivamente il personale con contratto a tempo indeterminato di cui regolano le modalità di fruizione. La stessa previsione di un contingente provinciale annuale di dipendenti a T.I. che ne possa fruire appare coerente con questa interpretazione.
Tuttavia il M.I.U.R., in risposta ad un apposito quesito relativo alla possibilità che uno spezzone d’orario di un supplente sia paragonabile al tempo parziale di un insegnante assunto a tempo indeterminato, nella persona del dott. Corvasce, ha chiarito il dubbio ritenendo che “la fattispecie esposta possa essere assimilata al rapporto di lavoro part-time”.
Pertanto, per il personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, che presta orario di servizio inferiore al 50% del tempo pieno, vigono le medesime incompatibilità, senza alcuna diversità di trattamento e con gli unici limiti sopra evidenziati.
5. Sono docente in pensione, fruisco già da due anni del part-time. Sulla mia classe di concorso quest'anno si è avuto un soprannumerario e probabilmente ci sarà un esubero anche a livello provinciale. Cosa succederà? La scuola chiuderà d’ufficio il mio rapporto part-time o sarò trasferito in altra sede?
Non potrà essere collocato a riposo d'ufficio, in quanto la situazione non si è creata all'atto delle presentazione dell'istanza di pensione più part-time, ma parteciperà soltanto alle operazioni di mobilità in qualità di soprannumerario (cfr. DM 331/97, art. 2, e OM 55 del 13/2/1998, art. 5 commi 1, 2 e 3).
4. Docente di scuola media in part-time, ho ottenuto quest’anno l'immissione in ruolo nella scuola superiore. Avendo cambiato ruolo devo ripetere la domanda di part-time entro il prossimo 15 marzo?
Poiché la trasformazione del rapporto di lavoro a part-time, ai sensi dell'art. 6 dell'O.M. 446/1997, è vincolata allo specifico contingente "fino al 25% della dotazione organica complessiva a livello provinciale di personale a tempo pieno, di ciascun ruolo, ovvero di ciascuna classe di concorso a cattedre o di ciascuna qualifica funzionale", è necessario che il docente, già destinatario di un decreto di trasformazione a part-time per un determinato ruolo e classe di concorso, transitando in diverso ruolo, inoltri nuovamente istanza di trasformazione che sarà esaminata in relazione al contingente del nuovo ruolo di appartenenza.
3. Sono docente con semi distacco sindacale in un istituto superiore. Ho chiesto l’attribuzione di 5 ore residue della classe A050. Il mio dirigente ha respinto però la richiesta in quanto sostiene che essendo in regime di part-time io non possa svolgere attività aggiuntive.E' corretta la tesi sostenuta dalla scuola?
Non si concorda con l’operato della scuola. Chi è in regime di part-time non può svolgere attività aggiuntive aventi carattere continuativo. Ma al part-time non possono essere equiparate altre forme di semiesonero ottenuto per ragioni diverse (mandato sindacale, vicepreside, collaboratore, ecc.), poiché eventuali restrizioni a diritti soggettivi vanno disciplinate caso per caso e normate appositamente. Normativa di riferimento: OO.MM. n. 446/1997 e n. 55/1998, art. 36 del CCNL/2003.
2. Sono un insegnante di un Istituto Professionale. Ho chiesto ed ottenuto di essere assegnato all'Ufficio Tecnico. Il nuovo dirigente della scuola ha disposto la mia equiparazione al personale dell'Ufficio Tecnico, con orario settimanale di 36 ore ed obbligo di firma nel registro del personale ATA. Secondo me questo è un abuso, in quanto io conservo il diritto a svolgere le mie 18 ore di lezione e a partecipare al collegio docenti. Gradirei conoscere la vostra opinione in merito.
Il docente che ha chiesto ed ottenuto di essere assegnato all’ufficio tecnico non perde per tale ragione la sua qualifica giuridica di insegnante tecnico pratico, né può essere sottratto alle prerogative e agli obblighi che ne conseguono. La conferma è data dal D.M. n. 39 del 30.01.98 relativo alle classi di concorso dei docenti di scuola secondaria che all’art. 2 rimanda alle allegate tabelle C e C/1 delle classi di concorso degli insegnanti tecnico pratici. In tale tabella, al codice 1/C corrisponde la qualifica di “Addetto all’ufficio tecnico”. Il suo orario resta quindi quello previsto dagli artt. 26 e 27 del CCNL/2003, costituito da 18 ore settimanali di lezione e da 40 ore di attività collegiale per riunioni del collegio docenti e 40 ore per la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, da trascorrere tutte nei compiti specifici dell’ufficio tecnico. Pertanto, egli non può essere considerato appartenente al profilo professionale degli assistenti tecnici, per i quali vige invece l’orario di 36 ore settimanali.
1. Sono docente part-time. Posso accedere ai corsi IDEI?
Il docente in regime di part-time può accedere alla docenza dei corsi Idei nonché ad altre attività “che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto” (art. 36 comma 9 CCNL 24.07.03). Al comma 8 dell’articolo citato, sono infatti elencate le sole attività di insegnamento avente carattere continuativo: tale carattere non è associabile agli interventi Idei.