Periodo di prova
8. Sono stato immessa in ruolo dall’1/9/2005. Qual è il termine ultimo per maturare i 180 giorni di servizio, il 30/6 (termine delle attività didattiche) o il 10/6 (termine delle lezioni)? Lo chiedo perché non essendo impegnata negli esami di licenza media riuscirei a raggiungere i 180 giorni di servizio solo entro il termine delle attività didattiche.
Per il docente non impegnato in commissioni di esami il periodo da prendere in considerazione per il calcolo dei 180 giorni di servizio effettivo trova termine nella data del 10/6/2006. Ciò ai sensi della C.M. 219/1975, che al comma 11 così dispone: "Parimenti non si computano - limitatamente al personale docente - il periodo di chiusura della scuola (cosiddette vacanze estive) fatto salvo, come già specificato nei commi 2 e 3 della presente circolare, il computo dei periodi di servizio prestati per la partecipazione alle sessioni di esame per l'intera durata della sessione".
7. Sono una docente che deve frequentare il corso di formazione e per frequentare ho problemi perché durante il corso avrei lezione, devo quindi chiedere al D.S. il permesso: sono tenuta a recuperare le ore a scuola che non posso effettuare perché impegnata nel suddetto corso, per altro obbligatorio? A scuola, ovviamente, hanno intenzione di farmi recuperare tutte le ore (6) ed essendo alla fine dell'anno, mi comporta parecchi problemi, esiste una normativa in merito a ciò?
Vale la pena far rilevare al dirigente che
la formazione in ingresso, prevista contrattualmente per i neoassunti in ruolo all'articolo 67 del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto scuola, costituisce un obbligo contrattuale e trova rispondenza nella Direttiva sulla formazione e l'aggiornamento del personale docente, educativo, amministrativo tecnico e ausiliario relativa all'anno scolastico 2005/2006 (Direttiva n. 45 del 4 aprile 2005), registrata dalla Corte dei Conti il 23 maggio 2005, reg. 3, fg. 217 (nota 196/2006);
il comma 3 dell'articolo 62 del medesimo Contratto così recita: "Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti.
Ne consegue che un qualsiasi ordine di servizio volto al recupero delle ore impegnate nel corso di formazione è da considerarsi illegittimo.
6. La docente in interdizione per minaccia d'aborto, può frequentare il corso di formazione ai fini della conferma in ruolo?
La lavoratrice madre in astensione obbligatoria che abbia compiuto i 180 giorni di servizio nell’anno scolastico, può sostenere la discussione della relazione finale col Comitato per la valutazione del servizio anche in periodo d’astensione obbligatoria, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, al fine di veder definito il superamento dell’anno di formazione con la relazione del Capo d’istituto. Così dispone una circolare telegrafica del MIUR, la n. 357 del 2.11.1984.
Nonostante la nota riguardi solo la “discussione della relazione”, si ritiene possibile consentire la partecipazione ai momenti di formazione in presenza del corso di formazione per neoimmessi in ruolo anche di docenti in astensione obbligatoria (o anticipata). Occorre tuttavia il parere favorevole del competente ufficio dell’Ispettorato del Lavoro. Si consiglia di interpellare la competente direzione scolastica regionale.
5. Volevo sapere quali possono essere i motivi per il mancato superamento dell'anno di prova di un docente dopo l'immissione in ruolo e in tale eventualità che cosa si può fare e quali sono i rischi.
Il mancato superamento del periodo di prova potrebbe dipendere da carenze didattiche, metodologiche, ecc. che dovessero evidenziarsi durante l' anno scolastico e di cui il Dirigente scolastico deve tener conto in sede di riunione del comitato di valutazione. Ai sensi dell’art. 439 del D.P.R. 417/94 (T.U.) “In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi o … provvede: alla dispensa dal servizio o… alla restituzione al ruolo di provenienza,…; ovvero, a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione”
In questo secondo caso, per effetto del rinvio, disposto dall'art. 139 del citato D.P.R., alle norme sugli impiegati civili dello stato, e quindi anche all'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, la proroga di un anno, in caso di esito sfavorevole della prova, può essere disposta una sola volta.
4. Sono stata immessa in ruolo a decorrere dal 1/9/2005. Attualmente mi trovo in stato di gravidanza. Se non riuscissi a fare i prescritti 180 giorni, mi sarebbe concesso comunque l’anno 07/08 per la prova o tutto va in fumo?
E’ computabile ai fini del compimento dei 180 giorni prescritti anche il primo mese di astensione obbligatoria per maternità coincidente con il periodo di prova (Cfr. l’articolo 31 nel Regio Decreto numero 1542 del 21 agosto 1937, Circolare Ministeriale numero 54 del 23 febbraio 1972 e Circolare Ministeriale numero 180 dell’11 luglio 1979).
L’anno di prova potrà comunque essere sarà rinviato all’anno scolastico successivo, e poiché il rinvio è dovuto ad astensione obbligatoria per maternità, la decorrenza giuridica ed economica sarà retroattiva (Cfr. Circolare Ministeriale numero 54 del 23 dicembre 1972, Circolare Ministeriale numero 2 del 4 gennaio 1973 e Circolare Ministeriale numero 219/75).
3. Per il raggiungimento dei 180 giorni di servizio utili per il periodo di prova vanno conteggiati i 30 gg annui di assenza previsti per la malattia del figlio minore di tre anni?
La risposta è negativa. Occorre infatti tener distinto il periodo di assenza per malattia del figlio dal primo mese di astensione obbligatoria per maternità coincidente con il periodo di prova.
I 30 giorni di assenza per malattia del figlio non rientrano tra i periodi computabili ai fini del compimento dei 180 giorni prescritti. Il primo mese di astensione obbligatoria per maternità coincidente con il periodi di prova è invece utile al raggiungimento dei 180 giorni.
2. Sono stato immesso in ruolo ed in servizio su due scuole. Entrambe dovranno valutarmi alla fine dell’anno di formazione?
Il docente individuato per un contratto di assunzione a tempo indeterminato deve essere valutato ai fini del superamento del periodo di prova dalla scuola di titolarità, che dovrà provvedere a individuare il docente tutor ai fini del percorso annuale utile ai fini della medesima valutazione per la conferma nel ruolo di appartenenza.
Se al docente è stata assegnata una o più scuole, l'istituto titolare dei provvedimenti giuridico-amministrativo a carico dell'insegnante sarà quello con il maggior numero di ore, ovvero in caso di parità di ore quello individuato per primo nel provvedimento di nomina e di assegnazione.
1. Sono stata nominata in ruolo su posto comune. Poiché attualmente sto svolgendo servizio su posto di sostegno come supplente posso conteggiare tale servizio per il raggiungimento dei 180 gg. di prova?
Non ha specificato l'ordine di scuola. Se trattasi di nomina su posto comune nella scuola primaria potrà conteggiare tale servizio in quanto in questo ordine di scuola non si pone il problema delle affinità tra classi di concorso. In caso di nomina su una specifica classe di concorso nella scuola secondaria di primo o secondo grado il servizio su posto di sostegno non può essere invece considerato servizio su classe di concorso affine. La risposta in questo secondo caso è pertanto negativa.