Supplenze
5. Sono supplente temporanea per 4 ore settimanali per allattamento della titolare fino al 5 aprile. La titolare intende passare al congedo parentale ed ha già presentato domanda presso la scuola. Mi spetta la proroga della supplenza, visto che la titolare non rientrerà in servizio neanche per un giorno? E il diritto al completamento? La scuola sostiene di dover passare a nuova convocazione per l’intero orario di cattedra, poiché trattasi di nuova supplenza.
La risposta è positiva. Il diritto alla proroga della supplenza discende dall’art. 7, comma 3, del D.M. 201 del D.M. 25 maggio 2000 (Regolamento supplenze), avendo riguardo unicamente alla continuità effettiva dell’assenza del titolare e non anche al numero dei certificati medici o alle diverse tipologie di assenze. Le spetta anche il diritto al completamento orario ai sensi dell’art. 4 del citato decreto.
4. Sono stata incaricata con contratto a tempo determinato in una scuola elementare della mia città dal 20/2/06 al 24/2/06 (venerdì). La scuola il sabato resta chiusa per riposo settimanale effettuando attività didattica su 5 gg. settimanali. Cortesemente desidero sapere se il sabato mi deve essere retribuito. Dove posso trovare riferimenti normativi del caso?
L’art. 36, comma 3, del CCNL 2003 recita: “Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio”.
Pertanto, agli insegnanti che hanno svolto l’intero orario “settimanale” in 5 giorni il giorno di sabato va computato come giorno libero e retribuito.
3. Nella mia scuola è stato nominato un supplente per 20 giorni su una cattedra di ore 12 + 6 (a disposizione). Al collega supplente il contratto è stato fatto solo per le 12 ore. E' normale?
Non è chiara la struttura della cattedra. Nel caso comunque che essa risulti così composta in ragione del vincolo di non soprannumerarietà rispetto all’obbligo di costituzione di tutte le cattedre a 18 ore di effettivo insegnamento, le norme in vigore sono al riguardo esplicite.
La legge 124/1999 all’art. 10, comma 4, recita: “Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime”.
La legge 537/1993 dispone inoltre (art. 4, comma 19) che i capi di istituto conferiscono le supplenze “nell’esercizio dei poteri di gestione di cui sono rispettivamente responsabili, nell’ambito dell’autonomia scolastica, in base a effettive inderogabili esigenze che impongono il ricorso a tali supplenze”
Pertanto, poiché il collocamento a disposizione non pare da configurarsi come “effettiva inderogabile esigenza”, il contratto di lavoro col supplente può essere stipulato per le effettive ore di lezione.
2. Sono una docente con incarico annuale ricevuto dal dirigente scolastico della scuola superiore dove presto servizio. Il CSA ha dato 10 incarichi e ha poi lasciato ai dirigenti scolastici la facoltà di riempire i rimanenti spezzoni vacanti procedendo come da graduatoria permanente regionale. Il primo avente diritto secondo la graduatoria citata è il docente che segue in ordine di graduatoria o il primo dei riservisti? inoltre quanto tempo si ha a disposizione per fare ricorso?
- Nel conferimento delle nomine da parte dei Dirigenti scolastici sulla base delle graduatorie di Istituto non si fa luogo a riserve di posto nei riguardi dei riservisti della L. 68 del 13 marzo 1999 e delle altre leggi speciali, poiché la riserva è interamente assolta in sede di attribuzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi e delle graduatorie permanenti (C.M. n. 248 del 7 novembre 2000).
- Avverso l'atto di assunzione al lavoro (nella specie, il contratto), proprio o di altri, ovvero avverso la mancata proposta di contratto, potrà proporsi ricorso dinanzi al Giudice del Lavoro, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Nel caso di conciliazione negoziale presso la Direzione regionale e l’ufficio di segreteria del CSA territorialmente competenti (art. 130 CCNL 2003), la relativa richiesta dovrà essere presentata entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto che si ritiene lesivo.
1. Sono docente a tempo determinato nominato dal CSA per 9 ore settimanali nella scuola secondaria. Sono stata convocata da una scuola primaria per sostituire un docente assente per malattia. Posso accettare tale nomina, risultando così titolare di contratti in due scuole di ordine diverso?
No, tale possibilità è espressamente preclusa dal Regolamento Supplenze (DM n. 201/2000). L’art. 4, comma 3 di detto regolamento recita infatti che “Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore, ovvero in qualità di personale amministrativo tecnico e ausiliario, anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità".