Viaggi di istruzione
6. Scuola primaria, gita di un giorno. Il bambino "disabile" (solo un lieve ritardo nell'apprendimento) partecipa alla gita. L'insegnante di sostegno è "obbligato" a partecipare? si tenga conto che l'insegnante in questione il pomeriggio dello stesso giorno deve frequentare il corso di formazione per neo-assunti in ruolo, quindi potrebbe anche arrivare tardi all'incontro delle 15:00 (che è a circa 80 km dalla scuola).
La scuola ha organizzato un viaggio di istruzione o un’uscita didattica. Questo significa che il Consiglio di Classe, rispetto alla decisione in merito ai viaggi o alle uscite (criteri , modalità) adottata dal Consiglio di Istituto e recepita dal Collegio dei docenti, deve avere deliberato l'effettuazione del viaggio quale attività inclusa nella offerta formativa. La delibera vincola tutti i componenti del consiglio di classe alla realizzazione della attività prevista e, come si sa (Art. 5 Titolo I del D.L. 297/94), il docente di sostegno fa parte a pieno titolo del Consiglio di Classe.
E’ al momento della delibera che deve essere annotata ai fini organizzativi della scuola una motivata e riconosciuta impossibilità personale a fungere da accompagnatore. Per il potere vincolante della delibera verso tutti i docenti, il docente di sostegno non può genericamente rifiutarsi e quanto meno dichiararsi genericamente "non disponibile" al servizio; può far presente, in maniera riservata e con motivazione, un impedimento valido: in questo caso non sarà coinvolto nell'accompagnamento anche se, per garantire il diritto allo studio dell’alunno, dovrà comunque provvedersi a designare un qualificato accompagnatore nonché a predisporre ogni altra misura di sostegno (C.M. 291/92, art. 8, comma 2).
5. Desidero sapere se un docente che accompagna gli alunni in un viaggio d’istruzione o in una visita guidata impegnando il “giorno libero” abbia anche diritto di recuperare il giorno libero.
Non spetta alcun recupero, in quanto il cosiddetto "giorno libero" è un normale giorno lavorativo, tanto è vero che il docente può essere in tale giorno impegnato in altre attività di servizio (Collegio docenti, consigli di classe, ecc.) senza che ciò comporti alcun particolare diritto a recuperare il giorno con un riposo compensativo.
4. Un docente di sostegno è assolutamente obbligato ad accompagnare l’alunno con handicap in un viaggio di istruzione?
La C.M. 291/92, art. 8, comma 2, prevede che nel caso di partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni portatori di handicap “si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno”
Ciò significa che l’accompagnatore non deve essere necessariamente l’insegnante dell’attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, familiari).
3. Un viaggio di istruzione impegna i docenti accompagnatori dal venerdì al lunedì. Spetta il recupero della giornata della domenica?
Premesso che la CM 14.10.1992 n. 291 all'art. 8 dispone che “l'incarico di accompagnatore costituisce modalità di particolare prestazione di servizio"......., la risposta è affermativa.
Il diritto al riposo settimanale nasce infatti:
dall’articolo 36, comma 3, della Costituzione italiana che dispone che "Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale [...] e non può rinunciarvi".
dall'articolo 1 della Legge 22/2/34 n. 370 dispone che al lavoratore "è dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive"
dall'articolo 2109, comma 1, del codice civile che riconosce al lavoratore il diritto "ad un giorno di riposo ogni settimana", riconfermato dall'art. 142, lettera f) della sequenza contrattuale CCNL.
2. La finanziaria 2006 prevede l'abolizione dei rimborsi delle trasferte per il comparto pubblico (commi 213/215), vale anche per i docenti accompagnatori dei viaggi di istruzione?
- La legge n. 266 del 23.12.2005 (legge finanziaria per l’anno 2006) ha disposto all’art. 1, commi 213 e seguenti la soppressione per tutto il personale delle amministrazioni pubbliche, e quindi anche del comparto scuola, dell’indennità di trasferta e delle indennità supplementari sui titoli di viaggio.
- In sintesi:
- - per le missioni all'interno non viene più corrisposta l'indennità di trasferta né intera né ridotta, qualunque sia la durata della missione;
- - sia per le missioni all'interno che per quelle all'estero non viene più corrisposta l'indennità supplementare pari al 10% dei costo dei biglietto ferroviario o al 5% del costo del biglietto aereo;
- - nulla cambia, invece, per quanto concerne la disciplina delle spese ammesse al rimborso (vitto, alloggio e pernottamento, biglietti di viaggio in treno, nave o aereo - ma solo per l’estero e in classe economica) per le missioni in Italia o all’estero, né per quella dell'indennità di trasferta per le sole missioni all'estero.
- Queste norme valgono anche per i viaggi d'istruzione in Italia e all'estero e gli scambi culturali per gli incarichi conferiti a partire dal 1 gennaio 2006.
1. All'inizio dell'anno scolastico ci è stato consegnato un modulo per l'organizzazione delle gite sul quale era obbligatorio mettere, oltre alle firme degli insegnanti di classe accompagnatori, anche un sostituto per ogni collega accompagnatore (es. 3 accompagnatori - 3 sostituti). Sull'allegata circolare a quei moduli, e verbalmente in collegio docenti, il dirigente ha dichiarato di non essere intenzionato ad autorizzare gite se non riportavano tutte le firme richieste (accompagnatori + sostituti). A me sembra un'assurdità, vada per un eventuale sostituto, ma 3!!! Anche perchè nel caso assurdo si assentassero tutti e tre gli accompagnatori ufficiali che senso avrebbe portare le classi in gita con insegnanti che non conoscono i bambini, l'organizzazione e le motivazioni della gita stessa? Sta di fatto che nessuno ha fiatato e lui ha avuto tutte le firme che voleva creando non pochi disagi all'interno delle nostre scuole. E’ corretto tale comportamento del dirigente?
La gestione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, in Italia e all’estero, rientra nell’autonomia decisionale e nella diretta responsabilità degli organi delle istituzioni scolastiche che ne regolano anche le modalità (D.P.R. 275/1999).
L’incarico di accompagnatore costituisce modalità di "particolare prestazione di servizio". Al fine del conferimento di tale incarico le vigenti disposizioni (C.M. 291/92) suggeriscono che il dirigente scolastico individui il docente possibilmente tra quelli appartenenti alla classe degli alunni partecipanti al viaggio, tenendo conto della loro effettiva disponibilità e nell’ambito delle indicazioni fornite dal Consiglio di circolo o di istituto.
La delibera con cui tale organo autorizza l’iniziativa deve indicare infatti il numero ed i nominativi degli accompagnatori. Onde assicurare un quadro organizzativo affidabile, è prudente che nel numero siano compresi i sostituti per eventuale indisponibilità dei titolari, stante l'assunzione del debito di sorveglianza e delle connesse responsabilità civili e amministrative a carico dell’istituzione scolastica.