Visita fiscale

 

2. Può essere inviata visita fiscale ad un dipendente assente dal servizio per infortunio sul lavoro?

 

Visti gli artt. 17 e 20 del CCNL del 24/7/2003 e tenuto conto che per l'assenza dovuta ad infortunio sul lavoro non è computato, ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto, il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica, si ritiene che il dipendente infortunato non debba essere sottoposto a visita fiscale.

Si tenga presente che dal punto di vista strettamente normativo, l’istituzione scolastica è tenuta a inoltrare all'INAIL la denuncia dell'infortunio: è lo stesso ente che, accertando l'infortunio e la durata dell'astensione dal lavoro, sottopone il lavoratore a visita di controllo, al di fuori - pertanto - delle procedure di accertamento previste per le assenze di malattia.

 

1. E’ possibile richiedere la visita fiscale nel caso un docente richieda un periodo di congedo per la malattia del bambino?

 

L’INPDAP con circolare 24 del 29 maggio 2000, aveva già chiarito che il genitore che si assenta per assistere il figlio malato non è tenuto ad essere reperibile nelle fasce orarie (10-12 e 15-17), che riguardano esclusivamente il controllo della malattia del lavoratore.
Tale interpretazione è stata avvallata in via ufficiale dal Dipartimento della Funzione Pubblica che, con circolare 14 del 16 marzo 2000, ha confermato pienamente il citato indirizzo.
Il successivo D.L.vo 151/2001-T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e paternità a norma dell’art. 15 della L. 53/2000” all’art. 47, comma 5, ha espressamente previsto che  “ Ai congedi di cui al presente articolo (malattia del bambino) non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore”.

Pertanto è vietato dalla norma procedere a visita fiscale nei confronti del bambino qualora il genitore si assenti per malattia dello stesso.

 

 

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